Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15901 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 24/07/2020), n.15901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35210-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI CALISI;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SAN VINCENZO DE’ PAOLI, CONSIGLIO CENTRALE DI

REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO CRIMI;

– controricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 290/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’appello di Reggio Calabria, con l’indicata sentenza, respingeva l’appello avverso la sentenza che aveva parzialmente accolto la domanda di Associazione Società San Vincenzo de Paoli Consiglio centrale di Reggio Calabria (di seguito “ASV”) dichiarando la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle, ivi individuate, con le quali veniva intimato il pagamento di contributi previdenziali INPS ed INAIL.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione con tre motivi, ai quali ha resistito ASV; l’INAIL si è costituito con controricorso con il quale ha “auspicato” l’accoglimento del ricorso. L’INPS ha rilasciato delega.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 ed al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25 e 49, poichè la notifica della cartella rende il credito definitivo e quindi applicabile il termine prescrizionale decennale.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25 e 49, poichè Trattandosi di crediti iscritti a ruolo e l’oggetto di cartelle di pagamento andava applicato in termini di prescrizione decennale. Novazione.

3.- Con il terzo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, artt. 17,18,19,20, norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale di prescrizione applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo.

4. Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. n. 31352 del 04/12/2018.

5.- E’ stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c., 4. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

6. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ASV che ha resistito al ricorso; mentre devono compensarsi nei riguardi dell’INAIL che ha sostanzialmente aderito allo stesso. Nulla spese nei confronti dell’INPS che non ha espletato attività difensiva.

8.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 298, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ASV in Euro 5600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese nei riguardi di INAIL. Nulla spese nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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