Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15901 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34711-2019 proposto da:

ANDREANI TRIBUTI SRL, che sta in giudizio nella veste di

concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle

imposte del Comune di Monte Argentario, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati CARILE FRANCO, TASSO ALBERTO;

– ricorrente –

contro

P.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 658/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza n. 658/2018, depositata il 12.04.2019 non notificata, la CTR della Toscana accoglieva l’appello di P.T. relativamente ad una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu per l’anno di imposta 2013 ritenendo sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata Imu da abitazione principale giacchè la contribuente aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune non rinvenendosi limitazioni sul piano normativo.

Avverso la sentenza della CTR la Andreani Tributi -società di riscossioni comunali s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo.

P.T. si è costituita con controricorso.

Con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata riconosciuta l’esenzione malgrado l’immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

Considerato che:

Il motivo è fondato.

Si osserva che il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in materia di ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi.

Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

Ciò, d’altronde, è conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242).

D’altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, con l’aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (…)” (Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019; Cass. 2020 nr 4166; Cassa 2020 nr 21873).

Nel caso di specie è accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Monteargentario mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune.

La sentenza va pertanto cassata con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Le spese della fase di merito vanno compensate in considerazione dell’alternarsi dell’esito delle vicende.

Le spese della legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1.400,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA