Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15901 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A.G., elettivamente dom.to in Roma, Via Federico Cesi

30 presso lo studio dell’avv. Egidio Marnilo e rapp.to e difeso

dall’avv. MASCELLO Giuseppe giusta mandato speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 76/22/06, depositata il 19 aprile 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del ricorrente e le

successive memorie depositate dallo stesso;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 76/22/06, depositata il 19 aprile 2006, con la quale è stato rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Lecce con cui era stato respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione in materia di Invim e di registro in relazione ad un atto di compravendita; ritenuto che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

Ritenuto che il ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione dell’art. 61 con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, mentre con la seconda doglianza ha lamentato la violazione dell’art. 61 con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37;

ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’Agenzia, merita attenzione alla luce del rilievo che nel caso di specie la sentenza impugnata, mai notificata, risulta depositata il 19 aprile 2006 mentre il ricorso, redatto dall’avv. Giuseppe Mascello, solo il 13 gennaio 2009, ovvero quasi tre anni dopo, come risulta dalla data dattiloscritta, in calce al ricorso nella parte preceduta dalla sottoscrizione del legale, fu consegnato ai fini della notifica a mezzo posta, nella medesima data, come si evince dall’esame del timbro apposto sulla ricevuta di spedizione della raccomandata; ritenuto che, come risulta dall’esame degli atti processuali, nel caso di specie la segreteria della CTR, dopo aver inviato l’avviso di trattazione di udienza nel domicilio eletto nel corso del giudizio di primo grado senza esito poichè nel frattempo il procuratore domiciliata rio aveva variato la sede del proprio studio senza darne comunicazione alla Commissione, provvide all’adempimento previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3; ritenuto che nel processo tributario, se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono notificati o comunicati presso la segreteria della commissione, con la conseguenza che la notificazione dell’avviso di trattazione della causa in segreteria, effettuata dopo l’inutile tentativo presso l’unico domicilio eletto noto, è conforme alla legge ed in tal caso, non si realizza alcuna violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 1089/05);

ritenuto che, in caso di omessa notificazione della sentenza, ai fini dell’impugnazione, si applica il termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato “ex nominatione dierum”, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, al quale devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., L. n. 742 del 1969, comma 1 e art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; tutto ciò premesso e considerato, appare evidente che nel caso di specie, l’atto fu notificato tardivamente; considerato che la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione, attenendo al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale, preclude l’esame del merito dell’impugnazione avanzata in quanto l’inosservanza del termine per l’impugnazione, quale che sia la causa da cui essa dipenda, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

ritenuto in conclusione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 100.00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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