Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15900 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30241-2011 proposto da:

C.C., (OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante

della AZIENDA AGRICOLA COLOMBARO di C.C., R. e

M. s.s., p.iva (OMISSIS), C.R. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PERRELLA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO MIRATE;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di VERCELLI (ASL VC) (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUDOVICO SZEGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1623/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAPECCI, con delega dell’Avvocato ALDO

MIRATE difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 l’Asl n. (OMISSIS) di Vercelli ingiungeva a C.C., C.R. e C.M., quali soci della Azienda Agricola Colombaro s.s., e a detta società il pagamento della sanzione di Euro 20.708,21, per la violazione del D.Lgs. n. 336 del 99, art. 14, comma 3, lett. b) e art. 32, comma 1. A base della contestazione la circostanza che in un bovino dell’allevamento di detta Azienda era stata riscontrata la presenza di desametazione in misura superiore al consentito.

Contro tale provvedimento C.C., C.R. e C.M., il primo anche nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Colombaro s.s., proponevano opposizione al Tribunale di Vercelli, deducendo a) l’incompetenza dell’Asl n. (OMISSIS) di Vercelli, competente essendo invece l’Asl n. (OMISSIS), ove aveva sede il loro allevamento; b) l’audizione richiesta era avvenuta presso quest’ultima Asl invece che presso quella che aveva irrogato la sanzione; c) la mancata prova del fatto, atteso che i due referti d’analisi, ancorchè entrambi positivi, presentavano una sensibile differenza di risultato, e che gli esami condotti su tutti gli altri bovini dell’allevamento avevano dato esito negativo.

Resistendo l’Asl n. (OMISSIS) di Vercelli il Tribunale rigettava l’opposizione.

L’appello proposto dai predetti opponenti era del pari respinto dalla Corte distrettuale di Torino, con sentenza n. 1623/10.

Osservava detta Corte d’appello che ai fini della determinazione del luogo della violazione doveva aversi riguardo al luogo in cui era stato rinvenuto l’animale su cui erano state svolte le analisi, animale che nella specie era stato condotto per la macellazione nell’ambito di competenza territoriale dell’Asl di Vercelli. A conclusioni analoghe, inoltre, doveva pervenirsi adottando una nozione più ristretta del concetto di commercializzazione, in quanto le questioni inerenti alla competenza dovevano essere decise, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., allo stato degli atti, se del caso esperiti soltanto sommari accertamenti. Nel caso in questione, invece, l’indagine avrebbe richiesto l’accertamento del luogo di avvenuta vendita dei bovini, in relazione al quale erano state dedotte circostanze non pertinenti, perchè relative non già al luogo di perfezionamento della vendita ma a quello di consegna, di trasporto, di carico e scarico dell’animale. Pertanto, doveva ritenersi non superata la presunzione di corrispondenza tra il luogo di accertamento e quello di consumazione della violazione.

Ancora, rilevava la Corte territoriale, nessuna nullità del procedimento amministrativo era comminata per il caso che un singolo atto fosse stato compiuto su delega, anche solo implicita, essendo sufficiente che le valutazioni di merito, incluso il vaglio delle dichiarazioni difensive verbalizzate, fosse stato effettuato dall’autorità competente.

Nessun rilievo, infine, poteva attribuirsi al fatto che i due referti d’analisi avessero presentato un risultato diverso, poichè in entrambi i casi il limite era stato superato con ampio margine.

Per la cassazione di tale sentenza C.C., C.R. e C.M. il primo anche nella qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Colombaro s.s., propongono ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Asl di Vercelli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17 e la “omessa e/o erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio”.

Sostengono i ricorrenti che la L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18 individuano l’organo competente a ricevere il rapporto e ad emettere l’ordinanza d’ingiunzione in quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Al contrario, la Corte territoriale ha ritenuto competente quello del luogo d’accertamento, sul presupposto che la commercializzazione, configurandosi come un concetto atecnico, non possa ritenersi perfezionata mediante la conclusione del contratto di vendita, ma si riferisca alla distribuzione del prodotto sul mercato, ricomprendendo in sè anche l’attività di macellazione.

Tale soluzione, proseguono i ricorrenti, non è conforme al D.Lgs. n. 336 del 1999, art. 14, comma 3, lett. b), da cui si ricava che gli animali cui siano state somministrate sostanze non autorizzate possono essere commercializzati trascorso il periodo di sospensione. Pertanto la vendita dell’animale ben può perfezionarsi in pendenza di detto periodo, senza che sia violata alcuna norma ove si attenda il decorso di tale periodo prima che l’animale sia commercializzato, in quanto il legislatore nell’utilizzare il termine “commercializzazione” ha voluto riferirsi unicamente al verificarsi degli effetti reali della vendita.

1.1. – Il motivo è infondato per le considerazioni che seguono, anche a parziale correzione, ex art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione della sentenza impugnata.

La fattispecie riguarda l’applicazione del D.Lgs. n. 336 del 1999, art. 14, comma 3 – vigente all’epoca dei fatti ((OMISSIS)) prima di essere abrogato dal D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 35, che ha ridisciplinato la stessa materia – emanato in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (3-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. Dispone detta norma che il titolare dell’azienda in cui sono allevati o detenuti anche transitoriamente gli animali può commercializzare soltanto a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito; b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto; c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

Orbene la commercializzazione che soggiace ai limiti di cui alle prefate lett. a), b) e c) consiste nella messa in commercio e non solo nella vendita, la prima ricomprendendo ogni attività prodromica alla seconda. Sebbene nel linguaggio corrente le due nozioni (commercio e vendita) siano generalmente poste in relazione quasi sinonimica, nel senso che il commerciare implica il vendere (o l’acquistare a fini di rivendita), la nozione giuridica ai commercio non è confondibile con quella di vendita, che richiede il trasferimento della proprietà ed è espressa tramite il concetto normativo suo proprio. E difatti lo stesso D.Lgs. n. 336 del 1999 allorchè intende vietare la cessione impiega l’espressione giuridica equivalente, come all’art. 2 che fa divieto di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, le sostanze ivi indicate, salvo l’uso medico, veterinario e di ricerca scientifica.

E’ la stessa ratio legis del D.Lgs. n. 336 del 1999 ad escludere che per commercializzazione degli animali allevati si debba intendere soltanto la loro alienazione a terzi. L’intero provvedimento legislativo vietando l’utilizzazione di alcune delle ridette sostanze nell’allevamento di animali, evidenzia la scelta per una tutela di tipo anticipato e preventivo, in base al principio di precauzione (successivamente positivizzato dall’art. 191 del Trattato UE in materia ambientale e poi esteso a quella alimentare). Che tale tutela anticipata operi anche a livello di sola macellazione di animali si trae, del resto:

1) Il D.Lgs. cit., art. 14, in base al quale il responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine animale deve adottare un piano di autocontrollo aziendale al fine di: a) accettare, nel corso di forniture dirette o tramite un intermediario, soltanto gli animali per i quali l’allevatore abbia garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati; b) accertare che gli animali d’ingrasso introdotti nello stabilimento non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e che non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati; c) assicurarsi che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti di origine animale che non contengano residui superiori ai limiti massimi consentiti e non presentino alcuna traccia di sostanze o di prodotti non autorizzati;

2) dalla circostanza che il responsabile dell’azienda può commercializzare solo animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti non autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto il D.Lgs. cit., art. 14, comma 3, lett. b); disposizione, questa, che sarebbe priva di senso ove durante il periodo di sospensione fosse vietata solo la vendita ma non anche la macellazione di animali, poichè quest’ultima blocca il processo di metabolizzazione delle sostanze, rendendo così vano il periodo di sospensione.

1.2. – Chiarito che per commercializzazione deve intendersi qualsiasi immissione nel mercato, inclusa, pertanto, sia la vendita a terzi sia l’attività prodromica di macellazione degli animali, e che, dunque, nella specie la violazione è stata commessa ed accertata nel luogo di macellazione, trovano applicazione diretta la L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 22, secondo cui in tema di sanzioni amministrative e ai fini dell’individuazione dell’autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione e a decidere sulla conseguente opposizione) va considerato il luogo della commissione dell’illecito.

E dunque, nella specie, tenuto conto che neppure i ricorrenti deducono che il rapporto indichi un luogo di commissione diverso da quello di accertamento, competente era appunto l’Asl di Vercelli e non quella di Savigliano.

2. – Col secondo motivo è dedotta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, in quanto nel procedimento sanzionatorio non vi è stata identità tra il soggetto che ha ricevuto il rapporto, quello che ha esperito l’audizione degli interessati e quello che ha infine irrigato la sanzione. In particolare, il sig. C., benchè abbia rivolto la propria richiesta di audizione all’Asl n. (OMISSIS) di Vercelli, è stato poi convocato dall’Asl n. (OMISSIS).

2.1. – Il motivo è infondato.

In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. S.U. n. 1786/10).

A maggior ragione, pertanto, è da escludere qualsivoglia nullità ove l’audizione richiesta dall’interessato sia stata effettuata, ancorchè presso un’amministrazione diversa da quella competente.

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico delle parti ricorrenti in solido tra loro.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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