Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15900 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15900

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11762/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA incorporante della EQUITALIA GERIT SPA C.F.

(OMISSIS), in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale

Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA,

19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.M., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22154/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi (la stessa censura, infatti, viene proposta sia come violazione di legge, che come vizio di motivazione che come omessa pronuncia), nei cui confronti, nessuno si è costituito per la parte contribuente e per l’ente impositore, Equitalia Sud SpA impugnava la sentenza del Tribunale di Roma, in sede d’appello, in materia d’opposizione a cartella esattoriale per infrazione al C.d.S., lamentando, sostanzialmente, di essere stata condannata ingiustamente alle spese di lite, quand’anche in solido con Roma Capitale, quale ente impositore, in quanto la condanna sarebbe stata disposta senza alcuna indagine in ordine ai motivi che avevano determinato raccoglimento della domanda del contribuente, che sarebbero consistiti nella mancata notifica dei prodromici avvisi d’accertamento, attività di esclusiva competenza dell’ente impositore, mentre il concessionario, una volta ricevuto il ruolo, deve provvedere alla sua notifica, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso, pertanto, gli eventuali vizi procedimentali e/o notificatori non dovevano riverberarsi negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale; pertanto, la società ricorrente ha concluso che non avrebbe dovuto subire un’ingiustificata condanna alle spese processuali, in applicazione del generale principio della soccombenza.

Il ricorso è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. ord. n. 12385/13, ord. n. 23459/11). Nel caso di specie, la società concessionaria ha ritenuto di costituirsi in giudizio per contrastare attivamente i motivi d’appello proposti dalla parte intimata (vedi parte narrativa della sentenza impugnata), pertanto, l’odierna società ricorrente è senz’altro soccombente nei confronti dell’appellante che aveva diritto a vedersi liquidate le spese di lite nei confronti di entrambi i contraddittori sia sostanziali che processuali: il motivo che ha dato causa all’esito sfavorevole della lite, potrà essere oggetto di un’azione di regresso tra i legittimati passivi, qualora il rapporto di concessione per la riscossione dei tributi lo preveda.

La mancanza di difesa da parte degli intimanti esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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