Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15900 del 20/07/2011
Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI
GINA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
FIDITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del procuratore speciale
Dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato CAMPOLO
MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,
emesso il 20/3/2008, depositato il 27/03/2008 R.G.E. 311/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito l’Avvocato CAMPOLO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 27 marzo 2008 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava la estinzione del giudizio di esecuzione promosso dalla Banca di Roma s.p.a. e proseguito dalla AGOS s.p.c. nei confronti di C.G., per rinuncia del creditore procedente. Nel giudizio era intervenuta la s.p.a. Credit Fiditalia s.p.a., ora Fiditalia s.p.a.
Avverso siffatta ordinanza propone ricorso per cassazione il C. affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Fiditalia s.p.a.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo ( violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 306 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente lamenta che il giudice a quo nel dichiarare la estinzione del giudizio abbia di fatto compensato le spese, non avendo nulla disposto in merito.
Va in primis affermato che, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente e come è giurisprudenza costante di questa Corte il ricorso non è inammissibile per difetto di procura speciale, come si può rilevare dalla stessa apposta al margine della presente impugnazione.
Ciò detto, il ricorso è inammissibile, per le considerazioni che seguono.
Risulta dall’ordinanza impugnata che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la estinzione del giudizio ma nulla ha statuito sulle spese.
Il rimedio esperibile al riguardo è il reclamo, così come prescrive l’art. 630 c.p.c., trattandosi di decisione che nulla ha statuito sulle spese e non già, come nella specie, il ricorso per cassazione.
Per completezza, inoltre, e in riferimento a quanto dedotto nel controricorso, circa la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 385 c.p.c., u.c. (come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), va detto che la istanza non può essere accolta perchè, come detto, la procura è speciale a tutti gli effetti e la inapplicabilità delle norme su cui si fonda il ricorso non implica affatto colpa grave, ma concreta una linea difensiva che ben può essere sottoposta al vaglio di questa Corte.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, si cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011