Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15900 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15900 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 7222-2010 proposto da:
SCATTOLINI ELENA SCTLNE27M63I156E, GUBINELLI SERGIO
GBNSRG57D13C524Z, GUBINELLI ANNALIVA GBBNLV52A41C524Q,
elettivamente domiciliati in ROMA, V.N.S.DI LOURDES
25, presso lo studio dell’avvocato FARRELL PETER,
rappresentati e difesi dall’avvocato MAGISTRELLI

4
2014

MARINA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

119
contro

ORLETTI o ORLIETTI MAURIZIO, MAGINI MAURO, LEONI
SAURO, ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA ,

1

Data pubblicazione: 11/07/2014

PIGLIAPOCO

PIETRO,

UNIPOL ASSICURAZIONI

SPA

RADICIONI NANDO RDNNND25L29D472, RADICIONI MIRIAM,
RADICIONI RICCARDO, NUOVA TIRRENA SPA;
– intimati –

Nonché da:

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PELINGA NICOLETTA giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (già NUOVA TIRRENA SPA)
00411140585, quale impresa cessionaria della SIDA
ASSICURAZIONI IN LCA SPA in none e per contro della
CONSAP – FGVS, in persona del legale rappresentante,
Direttore Legale societario avv. SIMONE CHINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3,
presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

RADICIONI

MIRIAM,

RADICIONI

RICCARDO,

UNIPOL

ASSICURAZIONI SPA, ORLETTI o ORLIETTI MAURIZIO, MAGINI
MAURO,

LEONI SAURO,

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

2

RADICIONI NANDO RDNNND25L29D472, domiciliato ex lege

D’ITALIA SPA, PIGLIAPOCO PIETRO, GUBINELLI ANNALIVA o
GUBILNELLI ANNALISA, GUBINELLI SERGIO, SCATTOLINI
ELENA;

intimati –

avverso la sentenza n. 374/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato CARLO CERMIGNANI per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI;
udito l’Avvocato LUCA CRIPPA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del l ° motivo, accoglimento del 2 ° motivo del
ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

3

di ANCONA, depositata il 30/05/2009, R.G.N. 254/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3.12.83, si verificò -in Fabriano- un grave
incidente stradale che vide coinvolti l’autotreno
FIAT 180 condotto da Nando Radicioni (assicurato
presso UNIPOL s.p.a.), la vettura Opel Record
Ass.ni), nonché due vetture che seguivano quella
del Cestra, ossia la Citroen GSA condotta da
Giampiero Spampinato (a bordo della quale era
trasportato Giovanni Gubinelli) e l’Alfa Romeo
condotta da Pietro Pigliapoco (assicurata dalla
Assitalia s.p.a.), che trasportava Maurizio
Orlietti, Mauro Magini e Sauro Leoni.
A seguito del sinistro decedevano lo Spampinato
e il Gubinelli, mentre riportavano lesioni
l’Orlietti, il Magini e il Leoni.
I giudizi proposti -separatamente- avanti al
Tribunale di Ancona dai predetti Orlietti, Magini
e Leoni venivano riuniti e decisi con sentenza n.
151/04 che accertava la responsabilità solidale di
tutti i convenuti (ossia dei conducenti, dei
proprietari e degli assicuratori di tutti i
veicoli coinvolti).
Il giudizio promosso dagli eredi dello
Spampinato veniva dichiarato estinto per mancata
tempestiva riassunzione.
Quello introdotto dagli eredi del Gubinelli
veniva definito dal Tribunale di Ancona con
sentenza n. 1428/05, che accertava
3 bis

la

condotta da Franco Cestra (assicurata dalla SIDA

responsabilità esclusiva del Cestra, riconoscendo
agli attori un risarcimento di £ 354.000.000
(valuta alla data del sinistro), oltre
rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, il
tutto previa affermazione di mala gestio da parte
della Nuova Tirrena s.p.a., impresa designata in

sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Le due sentenze del Tribunale di Ancona (n.
151/04 e n. 1428/05) venivano appellate e i
relativi giudizi venivano riuniti all’udienza di
discussione e decisi con sentenza n. 374/09 del
27.1.2009: la Corte di Appello dichiarava la
nullità della sentenza n. 151/04 “limitatamente al
rapporto processuale fra le parti attrici
Orlietti, Magini, Leoni- da un lato e la parte
convenuta Radicioni Arduino, nonché il relativo
garante assicurativo Unipol”, disponendo, per
esso, la rimessione degli atti al primo giudice ex
art. 354 C.P.C.; in ordine ad ogni altro rapporto
esaminato

dalle

due

sentenze

impugnate,

rideterminava il risarcimento dovuto “entro il
limite matematico dei massimali di polizza …,
salvo detrazione del già pagato, ed oltre
interessi di legge e rivalutazione monetaria su
base ISTAT sui predetti importi a far data dalla
domanda giudiziale al saldo”; rigettava l’appello
incidentale proposto da Nando, Miriam e Riccardo
Radicioni avverso la sentenza n. 1428/05 per
conseguire il risarcimento dei danni nei confronti
4

luogo della SIDA Ass.ni (assicuratrice del Cestra)

del Cestra e della Nuova Tirrena; compensava,
infine, le spese del grado.
Hanno proposto ricorso per cassazione Sergio
Gubinelli, Annaliva Gubinelli ed Elena Scattolini
(rispettivamente, figli e coniuge di Giovanni
Gubinelli), affidandosi a due motivi.
controricorso contenente ricorso incidentale
basato su tre motivi.
Ha

resistito,

altresì,

la

Groupama

Assicurazioni s.p.a. (già Nuova Tirrena) a mezzo
di “controricorso con ricorso incidentale
condizionato” illustrato da memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività
difensiva.
A seguito di ordinanza emessa da questa Corte
il 13.6.13, il Radicioni ha provveduto ad
integrare il contraddittorio nei confronti di
Franco Cestra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis, il disposto dell’art. 366 bis C.P.C., in
quanto la sentenza impugnata è stata depositata il
30.5.2009.
2. Col primo motivo del ricorso principale (che
deduce “violazione e falsa applicazione di legge art. 21 e 19 legge 990/1969 – in ordine
all’individuazione del massimale di polizza
applicabile”), i ricorrenti censurano la Corte
territoriale laddove ha affermato che il massimale
5

Ha resistito Nando Radicioni a mezzo di

da applicarsi nel caso in esame è quello di
polizza (ossia della polizza originariamente
contratta dal Cestra con la SIDA Ass.ni) anziché
quello di legge risultante dall’allegato A alla 1.
990/69, come integrato dal D.P.R. n. 357/1983.
2.1. Il motivo è inammissibile in quanto

questione, dal momento che gli stessi ricorrenti
hanno dato atto che i valori dei due massimali quello legale e quello di polizza- sono
“sostanzialmente coincidenti”.
E’

noto

impugnare

f

va

deriva

accoglimento

relazione

in

apprezzato

all’utilità concreta che
dall’eventuale

“l’interesse ad

che

infatti,

alla

parte

dell’impugnazione

stessa, non potendo esaurirsi in un
mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica, priva di
riflessi pratici sulla decisione adottata” (Cass.
n. 15353/2010)
3. Risulta fondato (con la precisazione di cui
si dirà) il secondo motivo, che censura la
sentenza per violazione di legge (in relazione
all’art. 1219 c.c.) nella parte in cui fa
decorrere gli accessori (rivalutazione monetaria
ed interessi) dalla data della domanda giudiziale
anziché dalla data del fatto (erroneamente
affermando -nel presente caso di mala gestio
impropria- la necessità di una domanda ad hoc per
far valere la responsabilità dell’assicuratore).
6

difetta un concreto interesse all’esame della

3.1. La rivalutazione monetaria e gli interessi
di cui trattasi sono quelli riconosciuti come
dovuti dalle compagnie assicuratrici -oltre il
massimale- a seguito della loro accertata mala
gestio (impropria): atteso che -secondo il
consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex
da considerarsi costituito in mora alla scadenza
del termine previsto -quale spatium deliberandidall’art. 22 l. n. 990/69 (norma -applicabile
ratione temporis- oggi sostituita dall’art. 145 D.
L.vo n. 209/2005), la decorrenza di tali accessori
non può che decorrere dal momento della
costituzione in mora, anziché dal momento successivo- della domanda giudiziale.
3.2. Atteso che la decisione della questione
non richiede il compimento di ulteriori attività
istruttorie, può senz’altro provvedersi nel merito
(ex art. 384, 2 ° co. C.P.C.), disponendosi che gli
accessori decorrano dalla scadenza del termine di
cui all’art. 22 l. n. 990/69.
4. Col primo del ricorso incidentale (che
deduce “violazione dell’art. 360 c. 1 in relazione
all’art. 112 C.P.C.”), Nando Radicioni lamenta un
vizio di “omessa pronuncia” per non avere la Corte
territoriale statuito “circa il capo della domanda
relativo alla posizione del Radicioni Nando …
questione … ritualmente sollevata con l’atto di
appello avverso la sentenza n. 151/2004”, ossia
sulla “inesistenza della notifica dell’atto di
7

plurimis, Cass. n. 15397/2010)- l’assicuratore è

riassunzione al Radicioni Nando perché effettuata
ad un difensore … che non lo rappresentava più in
giudizio”.
4.1. Il motivo è inammissibile alla luce del
consolidato orientamento di questa Corte secondo
cui “il mancato esame da parte del giudice di una

di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il
quale si configura esclusivamente nel caso di
mancato esame di domande od eccezioni di merito”
(Cass. n. 24808/2005, che ha escluso la
configurabilità di un vizio di omessa
pronuncia riguardo ad una questione concernente
la mancata notifica dell’atto di riassunzione
presso il domicilio eletto; conformi Cass.
22860/2004 e Cass. n. 4191/2006).
5. Il secondo motivo (“violazione dell’art. 360
n. 5 C.P.C. per erronea o omessa valutazione di
elementi di prova …”) censura la sentenza
principalmente per aver “omesso di valutare, senza
motivare alcunché, le risultanze del procedimento
penale”, assumendo che “il giudice di merito
doveva uniformarsi alla sentenza penale di
assoluzione”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del
relativo quesito, che -nel caso- avrebbe dovuto
integrare un “momento di sintesi” delle questioni
decisive della controversia non (o non
adeguatamente o contraddittoriamente) valutate e
che invece si configura a mo’ di un interpello
8

questione puramente processuale non è suscettibile

generico e pletorico sulla fondatezza delle varie
censure.
6. Il terzo motivo -prospettato in relazione
all’art. 360 n. 3), ma con riferimento anche agli
artt. 112 e 115 e 116 C.P.C.- censura il rigetto
della domanda di risarcimento (per danni materiali
confronti del Cestra e della Nuova Tirrena Ass.ni
s.p.a. nel procedimento definito dal Tribunale di
Ancona con la distinta sentenza n. 1428/05.
Il ricorrente incidentale si duole
principalmente del fatto che la Corte non abbia
tenuto conto delle prove documentali in atti
(fatture e “tutto l’incarto penale”), ma formula
un quesito di diritto (attinente all’affermazione
della responsabilità solidale del Cestra e della
sua compagnia assicuratrice per i danni subiti dal
Radicioni, “da quantificarsi come da
certificazioni mediche in atti”) che è del tutto
inconferente rispetto alla ratio della decisione
di rigetto, fondata sul difetto di prova circa
“identità fenomenologica” e “relativa entità” dei
danni, ossia circa la stessa esistenza dei
pregiudizi lamentati: ne consegue, anche in questo
caso, l’inammissibilità del motivo.
7. Il ricorso incidentale condizionato della
Groupama non è tale in quanto non formula alcuna
domanda diversa dal rigetto del controricorso del
Radicioni.
9

e danno biologico) avanzata dal Radicioni nei

8.

Sussistono

giustificati

motivi

-da

individuarsi principalmente nella complessità
della vicenda processuale- per disporre (in
conformità all’analoga statuizione adottata dal
giudice di secondo grado) l’integrale
compensazione delle spese del presente giudizio.

La Corte, dichiarato inammissibile il primo
motivo del ricorso principale, accoglie il
secondo, cassa in relazione e, decidendo nel
merito, dichiara che gli importi riconosciuti per
interessi e rivalutazione sono dovuti con
decorrenza dalla scadenza del termine di sessanta
giorni dalla richiesta di risarcimento inviata ai
sensi dell’art. 22 l. n. 990/69;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale
di Nando Radicioni;
compensa fra tutte le parti le spese del
presente giudizio.
Roma, 7.5.2014

P.Q.M.

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