Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15900 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34445-2019 proposto da:

AURELIA PARCO VACANZE “IL VELIERO” SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BERTOLINI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOLLONICA, in persona del Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BIMBI LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/ 019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, deposi ata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

Aurelia Parco Vacanze ” Il Veliero” società cooperativa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana che con la pronuncia nr 661/2019 respingeva l’appello della contribuente nei riguardi del Comune di Follonica avente ad oggetto la pronuncia della CTP di Grosseto che aveva a sua volta respinto l’impugnativa relativa all’avviso di accertamento Tari per l’anno 2014.

L’intimato Comune si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto soggette a tassazione Tari le aree scoperte in quanto possedute dalla contribuente.

Si lamenta che il giudice di appello non avrebbe considerato che la norma in questione contempla una specifica esclusione della tassazione con riferimento alle zone pertinenziali ed accessori.

Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ritenendo che la sentenza impugnata a fronte di specifiche contestazioni non avrebbe fornito una adeguata motivazione.

Il ricorso è infondato in entrambe le sue articolazioni.

Per priorità logico- giuridica è necessario esaminare la disamina dal secondo motivo.

E’ orientamento consolidato ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) siano integrati nell’ipotesi di “assenza” della motivazione, quando cioè “non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione”, non configurabile nel caso di “una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata” (ad es., da ultimo, Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721) ovvero nel caso cli “motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado” (cfr. ad es. Cass. Sez. L, 25/10/2018, n. 27112) ovvero qualora la motivazione “risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione” (ad es. Cass. Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione”, Cass. Sez. 6 – L, 25/06/2018, n. 16611).

Nella specie la CTR, premessi i presupposti normativi ai fini dell’imposizione Tari legati al possesso dell’area anche scoperte, ha affrontato con un autonomo processo deliberativo la questione sottoposta al suo esame ritenendo sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’imposta rilevando,con un accertamento in fatto che tutta l’area e non solo quella occupata dal bungalow o dal mezzo mobile è a disposizione degli occupanti e quindi suscettibile di produrre rifiuti.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

Giova ricordare che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.

Infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, del citato D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70), un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Sez. 5, Sentenza n. 4766 del 09/03/2004; conf. Sez. 5, Sentenza n. 775 del 14/01/2011 e Sez. 5, Sentenza n. 16235 del 31/07/2015; cfr. altresì Sez. 5, Sentenza n. 627 del 18/01/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 5377 del 04/04/2012 e Sez. 5, Sentenza n. 4793 del 11/03/2016, per le quali, dovendosi applicare a tali categorie di rifiuti la disciplina prevista per i rifiuti speciali dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, potranno essere escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell’immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi). Ciò premesso, estendendo alla T.A.R.I. l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di T.A.R.S.U., con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiaramente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio” (Cass., Sez. 5″, 1 aprile 2016 n. 6359). In tale materia grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6, 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979). L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

Alla luce di tali principi si deve ritenere corretta la decisione della CTR che ha ritenuto in assenza di elementi di segno contrario che tutta l’intera superficie fosse soggetta ad imposizione.

Alla stregua delle considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna Aurelia Parco Vacanze” Il Veliero” società cooperativa al pagamento in favore del Comune delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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