Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15900 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

I.C., elettivamente dom.ta in Sansepolcro Arciale Diaz

20 presso lo studio della Dr. Pigolotti Rosanna;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 93/4/07, depositata il 21 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 93/4/07, depositata il 21 dicembre 2007, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Perugia ed è stato annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato il beneficio fiscale della tassazione con aliquota ridotta relativamente all’atto di acquisto un fabbricato in (OMISSIS); ritenuto che la contribuente non si è costituita; ritenuto che fa ricorrente Agenzia ha lamentato con la sua prima doglianza la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver la CTR disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello da essa formulata rilevando che la contribuente, dopo essersi in primo grado opposta all’avviso adducendo di non aver potuto trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile a causa del protrarsi dei lavori di restauro in corso sul medesimo, in secondo grado modificato la ragione giustificativa adducendo una circostanza nuova, ovvero quella di aver diritto all’agevolazione essendo cittadina italiana emigrata all’estero; ritenuto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, “nel processo tributario d’appello si ha domanda nuova, come tale improponibile del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, comma 1, quando il contribuente nell’atto di gravame introduce una “causa petendi” nuova e fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine” (Cass. n. 16829/07);

ritenuto che nel caso di specie la contribuente effettivamente introdusse nel dibattito processuale un nuovo e non consentito tema di indagine; ritenuto pertanto che il primo motivo del ricorso sia fondato; ritenuto che, assorbito il secondo motivo articolato sotto il profilo dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione della sentenza; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei giudizi di merito in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite e la definizione dei due gradi di merito mentre, relativamente al giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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