Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1590 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1590 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 4093-2012 proposto da:
SIDA SPA IN LCA 0095970581, in persona del Commissario
Liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato
PALMERI GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
LA MICELI ASSICURAZIONI SRL,in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato
MALANDRINO GIANLUIGI, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

8-W3

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso la sentenza n. 316/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/10/2010, depositata il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che
conferma la relazione scritta.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in cancelleria e comunicata alle parti la seguente
relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la
Liquidazione Coatta Amministrativa della SIDA s.p.a. ricorre per
cassazione avverso la sentenza depositata il 31 gennaio 2011 con la
quale la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello incidentale da
essa proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.38912/03
che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo della L.C.A.
instaurato dalla Miceli Assicurazioni s.r.l. (già titolare di agenzia della
SIDA), aveva rigettato la domanda riconvenzionale della Liquidatela
per la restituzione di somme (lire 35.000.000 oltre agli interessi)
riscosse dalla Miceli s.r.l. a titolo di premi assicurativi e indebitamente
trattenute, credito opposto a parziale compensazione di quello fatto
valere dalla Miceli s.r.1.;
che l’intimata Miceli Assicurazioni s.r.l. resiste con controricorso;
considerato che con l’unico motivo la ricorrente si duole della
statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto non provato il
suo credito di lire 35 milioni; denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art.1988 cod.civ. in relazione agli artt.2697 e 2702
Ric. 2012 n. 04093 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Palmieri Giovanni difensore della ricorrente che si

cod.civ. nonché il vizio di motivazione, deducendo che la Corte di
merito avrebbe completamente ignorato alcuni documenti prodotti in
primo grado che, in quanto non contestati da controparte, dovrebbero
considerarsi nel loro complesso alla stregua del riconoscimento del
debito, e comunque decisivi, tanto più che il Tribunale, avendo

preliminare della carenza di legittimazione passiva della Miceli s.r.1.,
non li aveva neppure sindacati;
ritenuto che il riconoscimento di debito, per gli effetti attribuiti
dall’art.1988 cod.civ., è una dichiarazione unilaterale recettizia che il
debitore rimette, senza interposizioni di terzi, direttamente al creditore
e con la quale manifesta lo specifico intento di costituirsi suo debitore
(cfr. ex multis Sez.3 n.2104/12; n.1101/06); che la tesi della ricorrente,
secondo la quale una siffatta dichiarazione emergerebbe dal complesso
della documentazione prodotta (estratto della contabilità dell’agenzia,
due provvedimenti giudiziali ed una lettera della agenzia di Vibo V.
della Nuova Tirrena diretta alla sua mandante), appare oltremodo
generica, non essendo corredata dalla specifica indicazione delle
espressioni testuali alle quali dovrebbe attribuirsi il significato preteso
dalla ricorrente (neppure con riguardo alla lettera, che peraltro la
sentenza impugnata non attribuisce alla odierna resistente ma alla
Nuova Tirrena s.p.a., senza che sul punto il ricorso esponga una
specifica contestazione con riguardo al contenuto testuale del
documento); che tale genericità appare vulnerare anche la censura
inerente al vizio di motivazione, con riguardo alla dedotta decisività dei
documenti sui quali si fonda il ricorso, tenendo anche presente che il
difetto di allegazioni e riscontri —rilevato dalla sentenza impugnatacirca un collegamento tra il libretto di deposito acceso presso la
CARICAL ed il credito in questione non appare validamente confutato
Ric. 2012 n. 04093 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-3-

rigettato la domanda riconvenzionale sotto il diverso profilo

in ricorso, che si limita ad esporre la interpretazione della ricorrente in
ordine alle risultanze documentali (quale quella diretta ad evidenziare la
prossimità temporale tra una detrazione della somma di lire 35 milioni
dai premi riscossi dall’agenzia ed un sequestro conservativo concesso a
favore di terzi), senza peraltro precisare se, ed in quale sede

merito;
ritiene pertanto che, qualora il collegio condivida i rilievi che
precedono, il ricorso debba essere rigettato in camera di consiglio a
norma degli articoli 375 e 380 bis c.p.c.”

2. Il collegio, in esito alla odierna adunanza camerale, condivide
—conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale- i motivi
in diritto evidenziati nella relazione, in replica alla quale non sono state
esposte da parte ricorrente argomentazioni risolutive (nella memoria
depositata tardivamente e) nella discussione orale. Nella quale le tesi
esposte in ricorso sono state riproposte, con particolare riguardo al
valore probatorio della annotazione della detrazione contenuta nel
foglio cassa (estratto decadale) dell’agenzia Miceli, senza tuttavia
affrontare compiutamente i rilievi esposti nella relazione, relativi, da un
lato, alla omessa trascrizione in ricorso dell’esatto contenuto di tale
annotazione (a pag.13 si afferma che la detrazione “si evince”),
dall’altro al difetto —nel giudizio di merito- di tempestive allegazioni e
riscontri obiettivi circa il collegamento tra il sequestro conservativo a
favore di terzi e il credito di cui si controverte.
Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di
cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q.M.

Ric. 2012 n. 04093 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-4-

processuale, tali allegazioni sarebbero state espresse al giudice di

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese, in complessivi € 2.600 —di cui € 100 per spese- oltre accessori di
legge.

Roma, 15 ottobre 2013

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