Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1590 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’OTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22229/2018 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA CERIELLO;

– ricorrente –

contro

B.A.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SIMONA MERISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 28/4/2018, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di revocazione proposta da P.D. avverso la sentenza emessa in data 17/5/2013 con la quale la medesima corte d’appello ha confermato la decisione di rigetto adottata dal Tribunale di Monza in relazione alla domanda proposta dal P. per la condanna di B.A.M. al pagamento, in proprio favore, di taluni compensi professionali;

che, a fondamento della decisione assunta in sede di revocazione, la corte territoriale ha evidenziato come, da un lato, non fosse stata attestata in modo definitivo alcuna falsità delle dichiarazioni rese nel processo a quo dal teste G.M. (dichiarazioni con le quali quest’ultimo aveva affermato di non poter riconoscere come proprie talune scritture sottoposte al suo esame), e, dall’altro, che nessuna dimostrazione fosse stata resa in relazione al preteso dolo processuale della B. ai danni del P.;

che, avverso la sentenza emessa dalla corte territoriale in sede di revocazione, P.D. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;

che B.A.M. resiste con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 228 c.p.c., nonchè degli artt. 2730 c.c. e segg. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la necessità di attendere il definitivo accertamento della falsità della testimonianza resa da G.M. nel giudizio a quo, essendo sufficiente la circostanza che lo stesso G. avesse confessato, in altra successiva sede giudiziale, che le scritture allo stesso sottoposte nel ridetto giudizio a quo fossero proprie, da tanto dovendo desumersi che la revocazione si basasse, non già sull’accertamento della falsità della testimonianza, bensì sulla successiva confessione del testimone di aver dichiarato il falso;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il valore probatorio della confessione (sia pur ammesso, in via meramente ipotetica, che tale fosse la dichiarazione resa dal G. in una sede giudiziale diversa quella in cui lo stesso era stato assunto come testimone in ordine al riconoscimento della propria grafia) deve ritenersi tale da assumere valore legale, e dunque vincolante, esclusivamente all’interno del processo in cui la stessa è resa, là dove, fuori da quella sede, l’eventuale confessione non può in alcun modo ritenersi alla stregua di una definitiva attestazione di falsità di dichiarazioni testimoniali rese in precedenti sedi processuali dallo stesso attuale “confitente”;

che, ferma tale premessa, deve conseguentemente escludersi che la revocazione, alla stregua del disposto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 2, possa fondarsi sul preteso valore probatorio di una (asserita) confessione resa in altra sede giudiziaria dal teste pretesamente falso, rimanendo indiscutibile la necessità che il fondamento di detta revocazione trovi riscontro nell’attestata circostanza che la decisione impugnata sia stata assunta sulla base di prove legittimamente e ritualmente riconosciute o dichiarate false; e tanto, in coerenza all’insegnamento di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la prova falsa che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 2, consente la proponibilità dell’impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 28653 del 30/11/2017, Rv. 646651-01), ovvero quella la cui falsità sia stata riconosciuta dalla stessa parte a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dal giudice, sì da escludere che tale sia la deposizione testimoniale riconosciuta falsa o reticente dallo stesso testimone (v. Sez. 2, Sentenza n. 7576 del 29/08/1994, Rv. 487790-01; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 3863 del 30/03/1992, Rv. 476480-01);

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente argomentato l’insussistenza del dolo della B. sulla base delle prove acquisite, essendo piuttosto emerso il contrario in forza degli elementi istruttori richiamati in ricorso;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa ritenuti rilevanti tra le parti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciatile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

che, sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extra-testuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

che, pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativi, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. e art. 395 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che il coniuge della B., sentito in sede di interrogatorio libero, potesse rilasciare dichiarazioni false, atteso che, in ogni caso, dette dichiarazioni, in quanto mendaci, erano comunque valse a fornire la prova degli artifici e delle macchinazioni studiate dai due coniugi al fine di disattendere le legittime ragioni creditorie del P. attraverso il denunciato dolo processuale;

che il motivo è inammissibile;

che al riguardo – ferma l’assorbente considerazione dell’avvenuta rinnovata rivendicazione, da parte del ricorrente, di una rivalutazione nel merito degli elementi di prova acquisiti al giudizio (come tale inammissibile in sede di legittimità) – rileva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

che, nella specie, avendo la corte territoriale sottolineato l’insufficienza, ai fini della dimostrazione del dolo revocatorio, della prova di una strategia processuale della parte (nella specie della B. e del suo coniuge) fondata su una mera rappresentazione inveritiera dei fatti rilevanti ai fini della decisione, l’odierna censura del ricorrente, nel riproporre la questione della desumibilità del dolo processuale dalla prova degli artifici e delle macchinazioni studiate dai due coniugi al fine di disattendere le legittime ragioni creditorie del P., dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale confuso e travisato gli elementi di prova sottoposti al suo esame, avendo la stessa erroneamente valutato, ai fini della prova del dolo processuale della B., non già il comportamento calunnioso artatamente posto in essere dalla stessa nel denunciare l’avvenuta contraffazione, da parte del P., di una lettera, bensì la rilevanza probatoria di detta lettera nel giudizio a quo;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale, nel sottoporre a valutazione la (ir)rilevanza probatoria della lettera in esame nel giudizio a quo, si sia correttamente (e semplicemente) limitata a evidenziare come la denuncia (eventualmente calunniosa) della B., in quanto incidente sulla prospettata falsità di una lettera non considerata in chiave istruttoria dal giudice di merito, non avesse in ogni caso concretamente spiegato (ove in ipotesi frutto di dolo) alcun effetto sulla sentenza del giudice a quo;

che, conseguentemente, la decisione impugnata mai avrebbe potuto costituire la diretta conseguenza del dolo di una delle parti nei confronti dell’altra, attesa l’assoluta irrilevanza probatoria, nell’ambito del giudizio a quo, della citata lettera, sui cui contenuti specifici si sarebbe per l’appunto indirizzato l’eventuale comportamento calunnioso della B.;

che, con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 395 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come, pur quando il G. non avesse testimoniato il falso nel giudizio a quo, l’avvenuto successivo riconoscimento in altra sede della propria grafia sul documento precedentemente non riconosciuto, avrebbe in ogni caso integrato la prova della falsità della pregressa testimonianza sulla base della quale era stata emessa la sentenza oggetto di revocazione;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente escluso che la sentenza impugnata potesse dirsi con certezza fondata su una prova dichiarata o riconosciuta falsa, non essendo mai stato raggiunto alcun positivo accertamento, nè essendovi stato alcun rituale e incontroverso riconoscimento, della falsità della testimonianza resa dal G. nel giudizio a quo (come illustrato in relazione al riconoscimento dell’infondatezza dell’odierno primo motivo di ricorso), non potendo, conseguentemente, affermarsi con certezza, l’eventuale veridicità, nè della prima dichiarazione (testimoniale) negativa, nè del secondo riconoscimento (pretesamente confessorio), resi, in tempi diversi, dallo stesso G.;

che, con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 395, 96 e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente condannato il P. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sul presupposto che lo stesso avesse agito in revocazione prima che fosse passata in giudicato la sentenza (poi effettivamente riformata in appello) che aveva accertato la falsità della testimonianza del G., senza rendersi conto che la revocazione era stata chiesta, non già in forza della sentenza che aveva accertato la falsità della testimonianza del G., bensì in forza della confessione dallo stesso successivamente resa;

che il motivo è infondato;

che, sul punto, varrà limitarsi a rilevare l’erroneità (in forza di quanto già in precedenza evidenziato) dell’affermazione dell’odierno ricorrente, là dove asserisce che la revocazione possa fondarsi sul valore probatorio di una (pretesa) confessione resa in altra sede dal testimone (asseritamente) falso, e non già sulla definitiva attestazione giudiziale della falsità della prova su cui la sentenza impugnata sarebbe stata emessa, ovvero sul riconoscimento di detta falsità ad opera della parte a cui vantaggio la prova è stata utilizzata dal giudice (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7576 del 29/08/1994, cit.);

che, sulla base delle considerazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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