Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 159 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.05/01/2017),  n. 159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30887/2011 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

MAIOLINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.C., (OMISSIS), L.M. (OMISSIS),

B.L. COSTITUITA CON C/RIC INC IL 10.2.2012 (OMISSIS), R.G.

(OMISSIS), R.G.B. (OMISSIS), R.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERCARLO MANTOVANI, giusta procura

in calce al controricorso;

– ricorrenti incidentali –

e contro

R.M., RI.GI., R.A.,

r.g., C.L., R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2395/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato ANGELO MAIOLINO per il ricorrente e l’Avvocato

Sabrina Ciccotti per i ricorrenti incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del 5^ motivo

del ricorso principale nonchè del ricorso incidentale.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza a verbale di udienza del 26 maggio 2016 la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.L., al quale non era stato notificato il ricorso sebbene avesse preso parte alle precedenti fasi del giudizio, in qualità di attore, assegnando a tal fine il termine di 60 giorni.

Va osservato tuttavia che il ricorrente, ancorchè nel rispetto del termine a tal fine concesso, ha notificato il ricorso al R. presso lo studio del difensore che lo aveva assistito in grado di appello, avv. Piercarlo Mantovani, sebbene alla data della notifica fosse abbondantemente decorso il termine di cui dell’art. 330 c.p.c., u.c., essendo quindi necessario notificare l’atto di integrazione del contradditorio alla parte personalmente.

Trattasi tuttavia di un’ipotesi di nullità della notificazione che ancorchè relativa ad una notificazione disposta ex art. 331 c.p.c., non impedisce la concessione di un termine per la rinnovazione laddove la notifica effettuata sia affetta da nullità (cfr. ex multis Cass. n. 7732/2016; Cass. n. 28640/2011);

Appare pertanto necessario assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica a R.L. da effettuarsi alla parte personalmente e che a tal fine la causa debba essere rimessa a nuovo ruolo.

PQM

Ordina la rinnovazione della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di R.L. entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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