Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15899 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), F.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONI BASSANO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.G. (OMISSIS), L.P.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

L.P. (OMISSIS), L.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GENERALE

GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA

ALESSANDRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLINI MASSIMO giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

F.A. (OMISSIS), F.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO LIDIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONI BASSANO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1465/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 02/04/2008, depositata il

22/05/2008 R.G.N. 1231/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato BARONI BASSANO;

udito l’Avvocato NICOLINI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del

principale e assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

A. e F.S., con citazione notificata il 15 gennaio 2002, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano P. e L.G., chiedendo il trasferimento in proprio favore del fondo oggetto del contratto in data 29 dicembre 1999 o, in subordine, dei soli immobili da essi detenuti. Esposero di essere affittuari coltivatori diretti del predio agricolo denominato (OMISSIS) venduto ai convenuti senza che essi fossero stati posti in condizione di esercitare il diritto di prelazione loro spettante per legge.

I convenuti, costituitisi, contestarono l’avversa pretesa, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice adito, per essere la causa di competenza del Tribunale di Pavia.

A seguito di adesione degli attori all’eccezione, il giudizio venne in effetti riassunto innanzi al Tribunale di Pavia che, con sentenza del 18 gennaio/9 febbraio 2006, rigettò la domanda.

Rilevò il decidente che i F., risolto consensualmente con il concedente il contratto di affitto agrario in corso, ne avevano stipulato un altro, nel quale avevano espressamente rinunciato al diritto di prelazione loro spettante in caso di vendita del predio.

Ritenne quindi che la domanda non potesse essere accolta, sia in quanto tale rinuncia era perfettamente valida e legittima, sia in quanto gli attori non avevano provato il possesso delle condizioni soggettive richieste dalla legge per l’esercizio del diritto di prelazione.

Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 22 maggio 2008.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono a questa Corte A. e F.S., formulando quattro motivo.

Resistono G. e L.P., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un solo mezzo, al quale hanno a loro volta replicato A. e F.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo di ricorso A. e F.S. denunciano inesistenza e lacunosità della motivazione su un fatto decisivo.

Riportati i capitoli di prova testimoniale articolati nei due gradi di giudizio, deducono che l’affermata genericità delle circostanze indicate nel primo mezzo era valutazione affatto ingiustificata, tenuto conto della specifica indicazione delle attività agricole svolte dagli attori, in esso contenute, a integrazione e complemento di quanto già risultante dalle prove documentali.

1.2 Col secondo mezzo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e L. n. 590 del 1965, art. 8 con riferimento alla mancata ammissione del secondo capitolo di prova, erroneamente ritenuto generico per mancata indicazione dei nominativi dei familiari che collaboravano nella coltivazione, senza considerare che essi risultavano dalla documentazione prodotta e che in ogni caso erano stati specificati nell’atto di appello.

1.3 Con il terzo gli impugnanti tornano a lamentare violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e L. n. 590 del 1965, art. 8 per il diniego di ammissione del quarto capitolo (rectius, terzo), avente ad oggetto la mancata alienazione di fondi rustici nel biennio antecedente l’esercizio del riscatto, circostanza, del resto, risultante anche dalle certificazioni della Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui gli attori risiedevano.

1.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, L. n. 817 del 1971, art. 7 nonchè dei principi generali in materia di poteri officiosi del giudice.

Sostengono che la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del retratto, tenuto conto delle circostanze di cui era stata fornita adeguata dimostrazione, poteva essere oggetto di rilievo officioso del giudice.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.

Merita evidenziare che, secondo la Curia meneghina, mentre andavano condivise le critiche volte a far valere l’invalidità della rinuncia a un diritto destinato a sorgere solo con la denuntiatio, e quindi non ancora nato, nel momento in cui essa venne esternata, il contenuto decisorio della sentenza impugnata doveva nondimeno essere confermato, non avendo gli attori dimostrato il possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del diritto di prelazione e di riscatto, ivi comprese la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente nonchè la qualità di affittuari coltivatori diretti, dediti all’effettivo esercizio dell’attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.

Segnatamente, i capitoli di prova per testi articolati in primo grado erano stati correttamente ritenuti inammissibili, in ragione della loro genericità, non essendo, tra l’altro indicati, con sufficiente specificità, quali e quanti fossero i familiari che coadiuvavano i retraenti nell’attività di coltivazione, le mansioni dagli stessi svolte, le attrezzature di corredo in dotazione delle loro aziende;

mentre, quanto al capitolo volto a dimostrare la mancata vendita di fondi nel biennio precedente, lo stesso era inidoneo, per assoluta genericità, a dimostrare una circostanza che poteva emergere solo dal raffronto tra la consistenza del patrimonio degli attori nel periodo anteriore e successivo all’esercizio del riscatto.

Ha anche aggiunto il decidente che i capitoli di prova dedotti nel giudizio di gravame e i documenti allegati all’atto di appello erano inammissibili, non essendo consentita, ex art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di nuovi mezzi istruttori nè la produzione di nuovi documenti, mentre era inammissibile la richiesta consulenza tecnica, in quanto volta a supplire all’inerzia probatoria degli attori.

3 A fronte di tale percorso argomentativo le critiche svolte nei primi tre motivi, nella misura in cui censurano la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, senza specificare se ne siano oggetto quelli formulati nel primo, ovvero nel secondo grado del giudizio (entrambi riportati nella parte espositiva del ricorso), presentano perciò stesso un notevole tasso di confusione e di aspecificità.

E tuttavia, a ben vedere, posto che il giudizio di I inammissibilità della prova orale e documentale dedotta nell’atto di appello non è stato affatto censurato, nessuno scrutinio sulla correttezza della decisione adottata sul punto dal giudice di merito può in questa sede trovare ingresso, di talchè le doglianze vanno coerentemente riferite alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado.

4 Così circoscritta e chiarita l’area delle critiche formulate dagli impugnanti, il loro esame deve partire dal rilievo che, in base alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 il diritto di prelazione spettante all’affittuario in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo rustico oggetto del suo diritto di godimento, esige, oltre a un insediamento non precario, ma effettivo e stabile del prelazionante sul fondo, e al requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri cespiti rustici, la condizione positiva che il predio per il quale viene esercitata la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Trattasi di prescrizioni congruenti con la trasparente ratio legis, che è di incoraggiare lo sviluppo della piccola proprietà contadina, favorendone la formazione. E tuttavia proprio per il fatto che la scelta politica del legislatore comporta non trascurabili limitazioni dell’autonomia privata, la verifica delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto deve essere condotta con particolare rigore, al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell’istituto.

5 Alla luce di tali premesse, ritiene il collegio che i rilievi degli impugnanti non colgano nel segno. Essi, più che denunciare le deficienze dell’apparato argomentativo col quale la Corte territoriale ha confermato il giudizio di inemendabile genericità della prova orale articolata nell’atto introduttivo, appaiono strutturati in modo da sollecitare una diretta rivalutazione, da parte del collegio, del giudizio di ammissibilità.

In ogni caso, per tutto quanto innanzi detto, l’apprezzamento in termini di inammissibilità delle articolazioni istruttorie, in quanto carenti nella indicazione dei componenti della famiglia coltivatrice, della concreta possibilità di impiego di ognuno di essi nel lavoro dei campi, dell’estensione e dell’ubicazione degli altri predi da essa gestisti, non è nè erronea nè implausibile e resiste, pertanto, alle censure dei ricorrenti. Non si vede, infatti come la ricorrenza della proporzione voluta dalla legge tra i terreni gestiti e gestendi dalla famiglia (ivi compreso, dunque, l’immobile oggetto di retratto), possa essere verificata senza conoscere, quanto meno, la composizione del nucleo; le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili, secondo criteri di equo apprezzamento, dai singoli componenti, tenuto conto della loro età e della loro abituale occupazione; l’estensione di eventuali altri fondi da essi coltivati.

6 A ciò aggiungasi che il richiamo alle certificazioni della Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui gli attori risiedevano, certificazioni idonee a dimostrare, secondo gli attori, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, è totalmente carente sul piano dell’autosufficienza.

Si ricorda in proposito che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303). Nella fattispecie entrambi sono rimasti inadempiuti.

7 Quanto sin qui detto consente di rispondere agevolmente anche alle critiche svolte nel quarto mezzo. Costituisce invero principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, laddove previsti, è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità. In ogni caso siffatti poteri non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre quei poteri stessi in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (confr. Cass. civ., 22 luglio 2009, n. 17102).

Nella fattispecie proprio di questo si dolgono, a ben vedere, gli impugnanti. Precluso l’accesso alla prova orale e documentale per l’inidoneità dell’articolazione dell’una e la tardività e l’insufficienza dell’altra, essi censurano l’inerzia del giudice nella ricerca del fondamento delle loro ragioni, senza considerare che il decidente è vincolato alla regola per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, regola che gli impone di dare torto a chi, gravato da quell’onere, non lo abbia assolto.

8 Il ricorso è respinto.

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato affidato a un unico mezzo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 3.000, per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA