Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15899 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34358-2019 proposto da:

(OMISSIS) SPA, già in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE BELLE ARTI 7,

presso lo studio dell’avvocato FERRANTI ALESSANDRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato RESTA SABRINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388 INT. 19, presso lo studio

dell’avvocato SCOPELLITI SILVIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4762/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata

l’01/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La Curatela del (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento Ici-Imu emesso dal Comune di Latina relativamente agli anni 2010,2011,2013,2014 e 2015 in conseguenza dell’infedele denuncia riguardante diversi cespiti immobiliari.

La contribuente impugnava il provvedimento avanti alla CTP di Latina che accoglieva il ricorso.

Il Comune di Latina proponeva appello avanti alla CTR del Lazio, sez distaccata di Latina che con sentenza nr 4762/2019 lo accoglieva.

Il giudice di appello rilevava che il provvedimento oggetto di contestazione dovesse ritenersi adeguatamente motivato in quanto fondato su delibere della Giunta comunale, a sua volta, basate su una perizia di stima asseverata che dovevano ritenersi conosciute in quanto soggette a pubblicità legale.

Osservava per quel attiene al valore venale dell’area che lo stesso era determinato con una perizia giurata che nella valutazione degli assets della società “(OMISSIS)” aveva compreso anche l’area edificabile.

Avverso tale decisione la Curatela fallimentare propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di ricorso,illustrati da memoria cui resiste il Comune di Latina il quale dà atto che a seguito dell’annullamento degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2012/2015 il contenzioso residuo attiene unicamente alle annualità 2010-2011.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 504 del 1992, art. 2 e art. 5 comma 5, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162.

Si lamenta che la CTR nonostante le specifiche contestazioni sollevate dalla Curatela non avrebbe fornito alcuna risposta ai criteri vincolanti indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 ai fini della determinazione della base imponibile Ici.

Si osserva inoltre che la delibera comunale posta a base della determinazione dell’accertamento non era idonea a supportare la valutazione in quanto volta unicamente a determinare l’incarico.

Si sottolinea inoltre che la perizia contrariamente a quanto affermato dalla CTR non era giurata rilevando che l’Amministrazione comunale non si era dotatoedi alcun regolamento per procedere ad una autonoma valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili sicchè avrebbe dovuto prendere a base della sua determinazione i criteri fissati dall’art. 5.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della omessa pronuncia in relazioni all’applicazione delle sanzioni amministrative D.L. n. 472 del 1992, ex art. 10, comma 4 e del D.L. n. 472 del 1997, artt. 3, 5 e 6 in violazione degli art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. poichè la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, riproposte con l’appello, di nullità dell’avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione in ordine alle sanzioni irrogate.

Il primo motivo è inammissibile.

Con esso la ricorrente, sotto il velo della violazione di legge mira in realtà ad una rivalutazione del fatto – che è invece inibita dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione applicabile nella specie neppure dedotta.

Insegna infatti la fondamentale Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 che la riformulazione della norma, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, “come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”: principio invero del tutto obliterato dalla ricorrente.

Ciò posto nel caso in esame la CTR,con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto corretta la determinazione del valore venale che era stato calcolato con una perizia giurata la quale nella valutazione degli assets della società aveva compreso anche l’area edificabile aggiungendo che dal predetto elaborato emergeva che lo stesso era stato redatto in collaborazione con il liquidatore ed il legale rappresentante, D., il quale aveva partecipato al sopraluogo sui terreni con piena acquiescenza alle risultanze peritali e al suo contenuto valutativo.

Il giudice di appello pertanto ha affermato il proprio convincimento in ordine al fatto che il valore venale dell’area fosse stato, nella specie, debitamente comprovato dal Comune, mediante richiamo alle determinazioni assunte nella perizia di parte.

In questo quadro la censura la censura sollevata dalla ricorrente implica una inammissibile rivisitazione di accertamenti fattuali ed estimativi, come si è detto non consentiti in questa sede.

Il secondo motivo è fondato.

Va ribadito che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012, Rv. 622441-01).

La CTR non ha speso una sola argomentazione in ordine alle eccezioni de quibus e peraltro non può affermarsi che ciò costituisca rigetto implicito delle medesime. Ribadito infatti che “Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico giuridico, decisa e rigettata dal giudice” (Sez. 1, Sentenza n. 17580 del 04/08/2014, Rv. 631894-01), non può certo ravvisarsi alcun vincolo di “pregiudizialità logico-giuridica” tra il rigetto meritale del gravame della contribuente e le questioni oggetto delle eccezioni in esame, trattandosi come detto della motivazione del trattamento sanzionatorio

Va pertanto accolto il secondo motivo dichiarando inammissibile il primo. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla CTR del Lazio,sez distaccata di Latina per l’esame della questione omessa e per la liquidazione delle spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA