Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15899 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15899
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
M.D., elettivamente dom.ta in Roma, Via San Tommaso
d’Aquino 116, presso lo studio dell’avv. ALOISI Sandro che la
rappresenta e difende giusta mandato speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 140/02/07, depositata in data 27 marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per
conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del e le successive
memorie scritte depositate da entrambe le parti;
è presente l’avv. D’ALOISI Sandro;
Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed il difensore della
resistente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 140/02/07, depositata il 27 marzo 2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Genova ed è stato annullato l’avviso di liquidazione con cui era stata assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale la sentenza della Corte di Appello di Genova che, su istanza della promissaria acquirente M.D., aveva trasferito ex art. 2932 c.c., la proprietà di un immobile, condizionando sospensivamente il perfezionamento dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo entro una certa data, pagamento successivamente mai effettuato dalla contribuente; ritenuto che quest’ultima si è costituita con controricorso;
ritenuto che la ricorrente ha lamentato con la sua unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma e art. 37; ritenuto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, “In tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza produttiva degli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorchè non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua. conformemente ad una condizione potestativa originariamente contenuta nel contratto. Infatti, anche laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3 (Cass. n. 4627/03, n. 11780/08);
ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto, alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei giudizi di merito in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite e la definizione dei due gradi di merito mentre, relativamente al giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito.
Condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010