Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15898 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2970-2012 proposto da:

COMUNE DI MONTIGNOSO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CASIMIRO POGGI;

– ricorrente –

contro

D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato URSULA BENINCAMPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARZIO PISELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/2011 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato MARZIO PISELLI, difensore del controricorrente, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.F. proponeva innanzi al giudice di pace di Massa opposizione al verbale della polizia municipale del comune di Montignoso, col quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 146 C.d.S., rilevata mediante apparecchio di rilevazione automatica, per l’attraversamento di semaforo proiettante la luce rossa. A sostegno dell’opposizione deduceva la mancata presenza in loco, al momento del fatto, di agenti accertatori e la conseguente omessa contestazione immediata dell’infrazione.

Resistendo il comune di Montignoso, il g.d.p. annullava il provvedimento sanzionatorio per mancata osservanza dell’art. 201 C.d.S., comma 1 ter, non essendovi certezza che l’apparecchio indicato nel verbale corrispondesse esattamente a quello con cui era stata documentata l’infrazione e cui si riferiva la dichiarazione di verifica. Osservava, inoltre, che nel verbale non era stato specificato se l’apparecchio fosse stato predisposto per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso; e che in entrambi i fotogrammi prodotti si notava il veicolo oltre la linea d’arresto, mentre mancava una foto che lo ritraesse prima della linea d’arresto col semaforo rosso; e per insufficiente indicazione della strada luogo del fatto.

L’impugnazione proposta dal comune di Montignoso era respinta dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice d’appello, il quale osservava che il g.d.p. aveva annullato il verbale sulla base dei motivi dedotti (mancata contestazione, mancata presenza in loco degli agenti accertatori, valutazione circa la possibilità che l’accertamento non fosse stato eseguito in maniera del tutto conforme ai presupposti di legge); che il controllo giudiziale in sede d’opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 23 involgeva anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione relativi alla validità sostanziale del provvedimento; che doveva essere confermata la mancata attestazione dell’esatta corrispondenza dell’apparecchiatura utilizzata al documentatore fotografico dell’infrazione; che la dichiarazione di verifica prodotta dal comune appellante era insufficiente, in quanto non riconducibile all’apparecchio utilizzato dalla polizia municipale; che (come affermato da Cass. n. 7388/09 e da altre pronunce precedenti) in tema di dispositivi automatici di rilevamento delle infrazioni stradali, l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non era consona all’impiego di un apparecchio di rilevamento automatico, giacchè la presenza in loco di agenti da un lato precludeva la possibilità di contestazione immediata, e dall’altro non consentiva di verificare le concrete situazioni di operatività dell’apparecchio, consentendo possibili equivoci non risolubili con certezza proprio per l’assenza degli agenti; che nella specie dalla documentazione fotografica prodotta risultava la posizione del veicolo solo dopo la linea d’arresto, e non anche prima, sicchè non vi erano elementi che consentissero di inferire con certezza che al momento dell’attraversamento il semaforo proiettasse la luce rossa.

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Montignoso propone ricorso, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso D.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, perchè quella apposta a margine è stata rilasciata per impugnare la sentenza n. 603/11 depositata il 20.10.2011, lì dove, invece, la sentenza impugnata è la n. 554/11 depositata il 9.8.2011.

1.1. – Detta eccezione è manifestamente infondata.

Infatti, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’eventuale errore materiale, facilmente riconoscibile, circa gli estremi della sentenza impugnata. Pertanto è irrilevante la circostanza che la procura a margine risulti conferita designando la sentenza con un numero d’ordine diverso da quello effettivo di essa, identificata con la data e con numero esatto nel contenuto del ricorso (cfr. Cass. nn. 10539/07 e 9493/07).

E nella specie nel corpo del ricorso è per l’appunto rettamente identificata la sentenza investita dall’impugnazione.

2. – Va altresì respinta anche l’ulteriore eccezione d’inammissibilità del ricorso per erronea indicazione del luogo e della data di nascita della parte intimata.

In fattispecie affatto analoga questa Corte Suprema ha avuto modo di affermare che l’erronea indicazione nell’atto di appello della data di nascita della parte appellata non determina la configurazione di un valido motivo di nullità o addirittura di inesistenza dell’atto stesso e della relativa notificazione trattandosi di una mera inesattezza che non comporta nè l’impossibilità di individuare la parte citata nel giudizio di secondo grado e destinataria della notifica, nè la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso, rilevando che i destinatari dell’atto di appello risultavano ben individuati con precisazione del nome e del cognome oltre che con l’indicazione dell’esatto domicilio, puntualizzando, altresì, che l’identificazione con certezza delle parti appellate aveva trovato ulteriore conferma nella circostanza che l’atto di appello era stato consegnato a persone che avevano accettato il ritiro del documento senza frapporre alcuna eccezione circa l’individuazione dei soggetti destinatari della notificazione) (Cass. n. 4035/07).

Nello specifico non v’è alcun dubbio sull’identificazione del soggetto intimato come colui che ha introdotto il giudizio d’opposizione; non solo, ma il fatto che questi abbia presentato il controricorso produrrebbe anche un effetto sanante ex art. 156 c.p.c., comma 3 della nullità dedotta, ove anche se ne ritenesse la ricorrenza.

3. – Col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1 e art. 23, artt. 112 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il giudice dell’opposizione di cui alla predetta legge non può pronunciare d’ufficio su motivi di opposizione non dedotti, solo quelli specificamente allegati costituendo la causa petendi dell’opposizione stessa.

3.1. – Il motivo è fondato.

E’ del tutto costante nella giurisprudenza di questa Corte l’indirizzo in base al quale il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto non dedotte nell’atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal D.L. n. 35, del 2005, art. 23, lett. c ter, conv., con modif., in L. n. 80, del 2005, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 11, lett. a), con effetto dal 1 marzo 2006, risultando applicabili le modifiche ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 ai sensi del cit. D.L., art. 23-quinquies), non può introdurre in corso di causa domande nuove (Cass. nn. 9178/10, 16764/10, 656/10, 1173/07, 13751/06, 15333/05, 4781/04, 4924/03 e 14238/01).

4. – Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e degli artt. 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene parte ricorrente che il verbale d’accertamento, che fa piena prova fino a querela di falso, contiene in sè l’attestazione della corrispondenza tra l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento automatico dell’infrazione e il tipo omologato, lì dove è specificato che “l’accertamento effettuato in automatico con apparecchiatura di rilevamento modello FTR prodotto dalla ditta Eltraff regolarmente omologato dal Ministero dei lavori Pubblici decreto dirigenziale n. 1129 del 18 marzo 2004”.

Deduce, inoltre, che ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1-bis la presenza degli organi di polizia stradale per la contestazione immediata non è necessaria e che agli interessati gli estremi della violazione sono oggetto di notificazione.

4.1. – Il motivo è fondato negli assorbenti termini che seguono.

All’epoca dell’accertamento del fatto ((OMISSIS)) l’art. 201 C.d.S., comma 1 bis così disponeva: “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133 bis”.

E il comma 1 ter così proseguiva: “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti al comma 1-bis, lett. b) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”.

Orbene, al riguardo è stato già rilevato da Cass. n. 21605/11, che in tema di violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1 ter, (introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 1 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata “T-red”), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

Di qui la legittimità dell’operato degli agenti accertatori.

5. – Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e il vizio di omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, quale la corrispondenza dell’apparecchiatura adoperata per rilevare l’infrazione in oggetto al modello omologato con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1129 del 18.3.2004, confermata dalla dichiarazione del comando di polizia municipale del 19.9.2008 e dalla verifica della Eltraff s.r.l. del 18.1.2008.

6. – Col quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè dell’art. 146 C.d.S., comma 3, e art. 41 C.d.S., comma 11, nonchè l’errata interpretazione del decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1129 del 18.3.2004, in quanto, come precisato da questa Corte Suprema (Cass. nn. 8649/06 e 5889/04), la necessità di omologazione delle apparecchiature di accertamento automatico delle infrazioni va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare.

7. – Entrambi detti motivi sono assorbiti dall’accoglimento delle precedenti censure, di per sè idonee a elidere le basi giuridiche della pronuncia di secondo grado.

8. – Per le considerazioni svolte quest’ultima va cassata e, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito rigettando l’opposizione proposta da D.F..

9. – Le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente.

PQM

La Corte accoglie il primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta da D.F.; condanna quest’ultimo al pagamento in favore del comune di Montignoso delle spese, che liquida in Euro 150,00 per il primo grado, in Euro 1.200,00, di cui 700,00 per diritti, 400,00 per onorari ed il resto per spese, per il secondo grado e in Euro 700,00, di cui 200,00 per esborsi, per il presente giudizio di cassazione, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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