Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15898 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 07/12/2016, dep.26/06/2017),  n. 15898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12089/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati NATALE MANGANO e

MARIA SONIA VULCANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1266/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Claudio Lucisano, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.P., medico ospedaliero, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2008, la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente alle annualità dal 2006 al 2008, e dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente in quanto l’attività libero-professionale intramuraria… era attività sanitaria svolta dalle aziende sanitarie locali..per cui soggetto passivo era l’A.S.L. e non il medico operante in regime intramoenia.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente..

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente – premesso di avere svolto l’attività di lavoratore dipendente presso l’Azienda ospedaliera (OMISSIS) nonchè attività di medico in regime intra moenia e che dai compensi percepiti in ragione di tale ultima attività l’Azienda ospedaliera aveva operato ritenute IRAP – deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. E) e art. 88, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione regionale aveva errato laddove aveva ritenuto che l’attività libero professionale intramuraria sia attività sanitaria svolta dall’aziende sanitarie locali mentre era l’attività libero professionale svolta dal medico ad essere assoggettata, seppur illegittimamente, all’imposizione IRAP e non quella dell’azienda sanitaria.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della C.T.R. del fatto, risultante dalle certificazioni rilasciate dall’Azienda ospedaliera, costituito dalle quote di IRAP trattenute sul compenso del medico in relazione all’attività libero professionale svolta.

3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte (v. Cass. Sez. lav. n. 199 del 11/01/2016) ha, infatti, già statuito che l’attività libero professionale svolta “intra moenia” dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicchè è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari – comunque immodificabili unilateralmente perchè concordati – restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere.

4. In applicazione di tali principi questa stessa Sezione, in controversia analoga, con ordinanza n. 23333/16 del 16 novembre 2016, ha statuito che “il medico, in relazione all’attività libero professionale svolta in regime intra moenia, rientrante comunque nello schema generale della subordinazione (Cass. n.ri 199 e 460/2016), risulta estraneo al rapporto tributario, in ordine all’IRAP, rapporto riguardante esclusivamente l’Azienda Sanitaria e l’Amministrazione finanziaria, cosicchè tra medico ed ASL non è neppure configurabile un rapporto sostituito/sostituto d’imposta, ai fini di legittimare il primo ad attivarsi per l’esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria”.

5. Alla luce di detti principi, condivisi dal Collegio, il ricorso va rigettato, conseguendo dall’infondatezza del primo motivo di ricorso, l’inammissibilità del secondo per difetto di decisività del fatto rassegnato.

6. La peculiarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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