Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15898 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31751-2019 proposto da:

MINERAL ASFALTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO N. 94,

presso lo studio MORBINATI & LONGO SOCIETA’ TRA AVVOCATI SPA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORBINATI

BARBARA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POMEZIA, in persona del Vice Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che

La CTR del Lazio accoglieva l’appello presentato dal Comune di Pomezia nei confronti della società Minerl Asfalti s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento Tarsu per l’anno 2009.

Il Giudice di appello riteneva che l’avviso di accertamento era stato emesso nei termini di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161.

Rilevava in questa prospettiva che detto provvedimento riguardante l’anno 2009 doveva essere notificato entro il 31.12.2014 e che nella specie il Comune aveva provato di aver consegnato la raccomandata in data 29.12.2014 a nulla rilevando la data di ricezione dell’avviso.

Osservava infatti che gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario e che tale principio espresso con riferimento all’atto processuale trova applicazione anche per gli atti di imposizione tributaria.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste il Comune con controricorso.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo si deduce la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 contestando l’applicazione estensiva degli effetti della notificazione eseguita per gli atti giudiziari anche all’atto oggetto della presente impugnativa frutto di una non corretta interpretazione della sentenza della Corte di cassazione nr 12332/2017. Il motivo è infondato.

La questione sottoposta allo scrutinio di questo Collegio è se il principio della scissione trovi applicazione anche in tema di notifica degli atti impositivi recettizi, quale l’avviso di accertamento. Come riconosciuto dalla stessa CTR ed affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17044 del 2013 e Cass. n. 12781 del 2016) l’avviso di accertamento ha natura sostanziale e non processuale.

Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014, 385/2017; Cass. 2019 nr 33277; Cass. 2019 nr 19203) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n. 14580/2018 che ha affermato il seguente principio ” In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell’operato di terzi (ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poichè nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell’ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell’Ufficio stesso”. L’orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, divenuto diritto vivente, è stato recepito dal legislatore con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. f) sesto capoverso stabilisce che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione.

La CTR ha, quindi, fatto buon governo della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra indicati e si sottrae alla critica che le viene mossa

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1400,00 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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