Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15898 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15898
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
Industria Alberghiera Caprese s.r.l., in persona del legale rapp.te
in carica, elettivamente dom.to in Napoli piazza Rodino 18, presso lo
studio dell’avv. CIOFFI Giovanni che la rappresenta e difende giusta
mandato speciale in calce alla prima pagina del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del n.
depositata in data;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;
Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per
conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della resistente e le
successive memorie depositate da entrambe le parti;
è presente l’avv. MAGGIO EMILIA (per delega);
Uditi il P.G. in persona del dr. Massimo Fedeli ed il difensore
delegato della resistente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11/20/08, depositata in data 8 febbraio 2008, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’atto di diniego di definizione degli omessi versamenti L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, notificato dall’Agenzia relativamente all’istanza del 28 maggio 2003;
ritenuto che la contribuente si è costituita con controricorso;
ritenuto che l’Agenzia ha lamentato con unica doglianza la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per aver la CTR erroneamente ritenuto l’efficacia della domanda di condono malgrado l’omesso completo pagamento delle somme rateizzate; ritenuto che nel caso di specie, per come è pacifico tra le parti, la contribuente aveva versato la prima rata; ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 2, dispone che “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali”; ritenuto che da tale disposizione, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, emerge la volontà del legislatore di ritenere sufficiente, per la definizione della lite pendente, l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate. Ed invero, come motiva la Corte. “Tale interpretazione trova inoltre conforto in altre disposizioni della normativa in esame, tra cui quelle all’art. 7, comma 5, ultimo periodo, art. 8, comma 3, quinto periodo, art. 9, comma 12, secondo periodo, e comma 19, quarto periodo, 15, comma quinto, terzo periodo, e art. 15, comma 2. Ne deriva che dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289, si ricava il principio che, nelle ipotesi di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma. Il verificarsi di queste condizioni determina la definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente con la presentazione della domanda di condono all’obbligazione tributaria oggetto della lite pendente” (Cass. Ord. 6370/06);
ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010