Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15897 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDI Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18470-2012 proposto da:

I.S.G. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO MICELI PICARDI 4, presso lo studio dell’avvocato

TONY FREDIANO IRACI SARERI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già SERIT SICILIA S.p.a) Agente della

Riscossione per la Provincia di Enna c.f. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA E. DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA

CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NICOSIA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 121/2012 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata

il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5717/05 pubblicata il 16.3.2005 questa Corte Suprema, accogliendo in parte il ricorso proposto in proprio dall’avv. I.S.G., annullava la sentenza n. 55/01 del Giudice di pace di Nicosia (a lui favorevole nel merito di un’opposizione ex L. n. 689 del 2001, art. 22 bis), con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso giudice, affinchè provvedesse ad una nuova liquidazione delle spese di giudizio tra il ricorrente vittorioso e Montepaschi Serit s.p.a., sulla base della tariffa professionale applicabile ratione temporis. Riteneva inammissibili, invece, i motivi di ricorso concernenti il rapporto processuale tra lo stesso I.S. e il comune di Nicosia, anch’esso parte del processo.

Con sentenza n. 103/07 emessa in sede di giudizio di rinvio, il giudice di pace di Nicosia condannava la Serit Sicilia s.p.a. (successore della Montepaschi Serit s.p.a.) al pagamento delle spese di primo grado, compensando quelle di cassazione e dello stesso giudizio di rinvio.

Tale sentenza era appellata innanzi al Tribunale di Nicosia dall’avv. I.S., il quale lamentava la compensazione delle spese e chiedeva la condanna del comune di Nicosia alle spese del solo giudizio di rinvio. Il Tribunale con sentenza n. 121/12 accoglieva parzialmente il gravame condannando la Serit Sicilia s.p.a. alle spese del giudizio di rinvio e di quello di cassazione in favore dell’appellante. Condannava, invece, l’avv. I.S. alle spese nei confronti del comune di Nicosia, atteso che relativamente a tale rapporto processuale si era formato il giudicato interno in seguito alla pronuncia di cassazione.

Per l’annullamento della sentenza n. 121/12 del predetto Tribunale, l’avv. I.S. propone ricorso, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.).

Il comune di Nicosia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in connessione col vizio d’illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Parte ricorrente lamenta la condanna alle spese verso il comune, sia perchè la relativa chiamata in causa nel giudizio davanti al Tribunale non era stata chiesta dall’odierno ricorrente ma disposta dal giudice, sia perchè contro il comune non era stata proposta più alcuna domanda.

2. – Il motivo è infondato.

Sia dalla sentenza oggi impugnata, sia dall’atto d’appello che ha inscenato il relativo giudizio (atto il cui esame è consentito a questa Corte trattandosi di verificare un fatto processuale), si ricava che in sede di rinvio l’odierno ricorrente aveva chiesto la condanna del comune di Nicosia in solido con la Serit alle spese sia del giudizio di rinvio che di quello di cassazione; ed egli aveva poi appellato la sentenza di rinvio al fine, altresì, di ripetere dal comune di Nicosia “le spese, competenze, onorari, spese generali, CAP ed IVA del presente giudizio” (v. le conclusioni dell’atto d’appello). Pertanto, rettamente il Tribunale di Nicosia ha escluso tali spese relativamente al rapporto processuale con il comune di Nicosia (nei cui confronti pure andava integrato il contraddittorio a causa della domanda dell’odierno ricorrente), essendosi formato il relativo giudicato interno in esito alla pronuncia n. 5717/05 di questa Corte Suprema.

3. – Il secondo ed il terzo motivo, che rispettivamente denunciano, sul medesimo tema delle spese in favore del comune di Nicosia, l’insufficienza e l’illogicità motivazionale, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e la violazione dell’art. 4, comma 2, tabelle A e B tariffa forense allegata al D.M. n. 127 del 2004, sono assorbiti dalla reiezione del primo motivo di ricorso.

4. – Il quarto motivo espone il difetto e la contraddittorietà della motivazione inerente alla liquidazione delle spese in favore dell’avv. I.S., nel senso che sottraendo dal totale le voci escluse (“posizione archivio”, “richiesta copia autentica” e “ritiro fascicolo di parte”), per un totale di Euro 35,00, si ottiene il diverso e maggiore importo di Euro 450,00, conforme alle tariffe ma immotivatamente ridotto a Euro 360,00.

5. – Il motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (v. Cass. n. 20289/15, che ha rigettato il ricorso con il quale il professionista ricorrente riconosceva che non erano stati violati i minimi tariffari, ma lamentava che le sue prestazioni professionali non erano state adeguatamente valutate).

Nè è invocabile la giurisprudenza riportata a pag. 22 del ricorso, (Cass. nn. 7293/11 e 12461/11), poichè la sentenza impugnata si è discosta in misura non particolarmente sensibile dalla notula presentata, operando “nn riduzione del 20% del tutto compatibile con il quantum di discrezionalità insito nel potere di liquidazione che compete al giudice di merito.

6 – Con il quinto motivo si assume la falsa applicazione dell’art. 4 delle tabelle A) e B) della tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 04 e il connesso vizio d’insufficienza motivazionale, perchè la liquidazione delle spese vive del giudizio di rinvio sarebbe inferiore al minimo.

7. – Il motivo è inammissibile, poichè gli ipotetici errori in cui sia incorso il giudice di merito nella liquidazione delle spese processuali c.d. vive, possono essere motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione (quando non sia possibile provvedere con la procedura prevista dall’art. 287 c.p.c.) (arg. ex Cass. n. 2294/64).

8. – Il sesto motivo lamenta ugualmente la violazione della tariffa in relazione alle spese del grado d’appello e il vizio di motivazione. In particolare si lamenta a) la riduzione immotivata dei diritti dai 340,00 Euro chiesti ai 311,00 Euro liquidati; b) la riduzione degli onorari.

9. – Il motivo è inammissibile quanto alla riduzione dei diritti, perchè il Tribunale ha specificato che non andavano liquidati la disamina del dispositivo e le deduzioni d’udienza, per un totale di 29,00 Euro, sicchè giustamente si perviene a 311,00 Euro.

Quanto alla riduzione degli onorari, da Euro 445,00 a 430,00 il ricorrente sostiene che la liquidazione sia inferiore al minimo, ma in effetti il minimo è proprio quello liquidato (la differenza tra Euro 445,00 chiesti e Euro 430,00 liquidati risiede negli onorari per le udienze, calcolati nella notula per un totale di 90 Euro, e cioè 30 Euro per 3 udienze, mentre la sentenza ha calcolato 25,00 Euro per 3 udienze, e 25,00 Euro è appunto il minimo tariffario).

10. – Da ultimo, va rilevato che nella propria memoria parte ricorrente propone un nuovo motivo – la prescrizione ex L. n. 689 del 1981, art. 28 delle sanzioni pecuniarie applicate dal comune di Nicosia – doppiamente inammissibile.

Ciò sia perchè nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c. non si possono proporre motivi aggiunti (v. per tutte, Cass. n. 3954/86); sia perchè detta censura è stata avanzata in aperta violazione del giudicato interno formatosi in base alla sentenza n. 5717/05 di questa Corte. In tale pronuncia, infatti, fu rilevata l’inammissibilità di analoga doglianza mossa dall’avv. I.S., il quale, essendo risultato pienamente vittorioso nel giudizio di merito, era del tutto privo di interesse ad impugnare particolari aspetti della motivazione del giudice di pace, poichè ciò non avrebbe portato comunque ad alcuna modifica delle statuizioni a lui favorevoli contenute nella sentenza impugnata.

11. – In conclusione il ricorso va respinto.

12. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, in favore di Riscossione Sicilia s.p.a..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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