Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15897 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12330/2016 proposto da:

LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ENRICO SIBOLDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO

ed EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 332/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Genova, per quel che qui rileva, pronunziando sull’appello di Laboratori Iren Acqua Gas s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva respinto l’opposizione avverso l’avviso di addebito dell’INPS relativo a debiti contributivi e relative sanzioni e sull’appello incidentale dell’INPS, ha condannato la società opponente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e confermato nel resto la decisione;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Laboratori Iren Acqua Gas s.p.a. sulla base di tre motivi, illustrato mediante memoria;

che l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI s.p.a. (Società di cartolarizzazione dei crediti INPS), ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3 (modificato con la L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 4), L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2, L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 1, L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 16, art. 2093 c.c. e della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22 (successivamente trasfuso nel T.U. 18 agosto 2000, n. 267, art. 1123), censura la decisione impugnata per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo;

che con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 14, censurando la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilità;

che i suindicati motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono manifestamente infondati alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 27513 del 10/12/2013 “In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può beneficiare dell’esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità, in quanto la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Ne consegue che la finalizzazione della società per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento cd in house (ossia ad un soggetto che, giuridicamente distinto dall’ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza ma non ha alcun effetto ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità”; nello stesso senso Cass. n. 4274 del 04/03/2016 e Cass. n. 600 del 15/01/2016);

che non scalfisce la validità delle su esposte considerazioni l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, non potendo da esso trarsi elementi che inducano ad un ripensamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte con riguardo agli obblighi contributivi delle società il cui capitale sia parzialmente detenuto da un soggetto pubblico (in tal senso Cass. n. 7332 del 22/03/2017);

che con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1227, 1375 c.c., L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, nonchè della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 10 e/o 15, lett. a) di legge, censurando la decisione per avere respinto la domanda di annullamento e/o riduzione delle sanzioni civili nonchè degli interessi e degli accessori;

che correttamente il giudice di appello ha ritenuto dovute le somme aggiuntive nella misura richiesta dall’INPS, sul rilievo che le stesse non possono essere elise in ragione di un preteso contrasto interpretativo sul debito contributivo, rappresentando conseguenza automatica del mancato versamento dei contributi, in quanto previste dal legislatore in funzione rafforzativa dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato dall’ente previdenziale, con preclusione di ogni indagine sull’elemento soggettivo del debitore della contribuzione e conseguente inapplicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 13 (si veda Cass. n. 16093 del 14/7/2014);

che la riduzione delle sanzioni non può farsi discendere dal comma 10 del medesimo art. 116, in mancanza dei “contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”, stante la consolidata giurisprudenza di segno contrario rispetto alle posizioni della società, e neppure dal comma 15 del medesimo art. 116, richiedendosi a tal fine un provvedimento di competenza del consiglio di amministrazione dell’ente impositore, sulla base di direttive impartite in sede ministeriale;

che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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