Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15897 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.A. e Vi.An., elettivamente dom.ta in Roma

Piazza Barberini 52, presso lo studio dell’avv. PURI Paolo che li

rappresenta e difende giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 91/43/07, depositata in data 30 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26.5.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa dei ricorrenti e le

successive memorie depositate dagli stessi;

è presente l’Avv. PURI P.;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed il difensore dei

ricorrenti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 91/43/07, depositata il 30 novembre 2007, con la quale è stato rigettato il loro appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Lecco, decisione con cui era stato respinto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di liquidazione, in misura proporzionale, dell’imposta di registro e catastale di un atto con cui era stato risolto per mutuo dissenso un atto di donazione;

ritenuto che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; ritenuto che i ricorrenti hanno lamentato con la prima doglianza la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, comma 3, mentre con la seconda doglianza hanno lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 28, nonchè degli artt. 1321, 1372 c.c.; ritenuto che il primo motivo è concluso con il seguente quesito di diritto “dica la Cortese il giudice di appello….abbia omesso di effettuare una compiuta analisi degli effetti giuridici dell’atto di mutuo dissenso in violazione del comma 2 del menzionato art. 28 secondo cui, anche in materia di risoluzione trova applicazione il criterio di cui all’art. 20 T.U.R. che impone un’analisi degli effetti giuridici della singola risoluzione, quale momento imprescindibile per l’individuazione del corretto trattamento tributario dell’atto” e che il secondo motivo è concluso con il seguente quesito di diritto “dica la Cortese il giudice di appello – nell’affermare che un contralto di mutuo dissenso, in quanto avente un concreto effetto traslativo, sconterebbe un’imposizione proporzionale di registro – abbia violato gli artt. 20, 28 T.U.R. nonchè gli artt. 1321, 1372 c.c., poichè ad un siffatto contratto deve riconoscersi un effetto giuridico meramente risolutivo del precedente contratto, con la conseguenza che, non essendo rintracciabile alcun trasferimento quale effetto immediato del contratto di mutuo dissenso, esso deve ritenersi assoggettato ad imposta fissa”; ritenuto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07); ritenuto che il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che “si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (Cass. ord. 19892/2007);

ritenuto, in altri termini, che il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori. (S.U. n. 3519/2008, Cass. 10875/08); ritenuto che, nella specie, nel primo dei quesiti formulati, il ricorrente si è limitato a sollecitare l’esame della fondatezza della doglianza esposta nel motivo, invitando la Corte a verificare che il giudice di appello avesse omesso di effettuare una compiuta analisi degli effetti giuridici dell’atto di mutuo dissenso e che, nel secondo, dopo aver parimenti invitato la Corte a verificare l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si è limitato ad aggiungere rilievi privi di relazione con la ratio decidendi, fondata sulla considerazione che, in caso di risoluzione come nella specie, la tassazione in misura fissa è prevista solo quando la risoluzione dipende da clausola o da condizione risolutiva contenuta nel contratto o stipulata entro 2 giorni dalla conclusione; tutto ciò premesso, ritenuto in conclusione che nella specie il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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