Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15896 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28269-2011 proposto da:

EDILTRE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CARSO 51, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO FERRARA;

– ricorrente –

contro

B.A., BE.LI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BALDO DEGLI UBALDI 210, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SCHILIRO’, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO BERTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1955/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato TARDELLA Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Federico FERRARA, difensore del ricorrente, in via

principale la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in

attesa della definizione del procedimento di accertamento in via

principale della falsità della sottoscrizione in calce al contratto

preliminare, in subordine rinvio ed in ogni caso l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato SESTINI Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BERTI Paolo, difensore dei resistenti che si oppone

alla richiesta di controparte insiste sul rigetto e si oppone alla

produzione ex art. 372 c.p.c. deducendone l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

I coniugi B.A. e Be.Li. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Padova da Ediltre S.r.l. per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare con quest’ultima società intervenuto il 10 dicembre 1998, nonchè condannare la parte convenuta alla restituzione di un terreno ed al risarcimento del danno indicato in Lire 100 milioni.

11 contratto de quo si riferiva, in particolare, alla permuta di un’area edificabile con un appartamento da realizzare ad opera della società evocata in giudizio, la quale resisteva all’avversa domanda, proponendo in via riconvenzionale la riduzione del corrispettivo stabilito nel preliminare, attesa la parziale edificabilità del terreno, condizionata all’acquisto di suoli limitrofi.

Nel contraddittorio delle parti l’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 6302/1994, accoglieva le domande attoree limitatamente alla parziale risoluzione del contratto preliminare e condannava la società convenuta al risarcimento dei danni rapportati al valore attuale del terreno (che, nel frattempo era stato edificato), rigettando la domanda riconvenzionale e regolando le spese del giudizio secondo soccombenza.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza interponeva appello la società in origine convenuta.

Resistevano al proposto gravame, di cui chiedevano il rigetto, le originarie parti attrici, le quali formulavano in via incidentale appello per l’integrale accoglimento della domanda, specie quanto ai richiesti danni e per l’ulteriore rimborso delle spese di lite.

L’adita Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1955/2010, in parziale accoglimento dell’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione, riduceva l’importo riconosciuto a titolo risarcitorio in considerazione del corrispettivo comunque percepito dai coniugi attori a seguito della cessione del terreno, confermando nel resto la gravata pronuncia di primo grado e rigettando, quindi, il proposto appello incidentale relativo alla domanda risarcitoria ed alle spese di lite, il tutto ponendo le spese del grado a carico della società appellante.

Quest’ultima ricorre a questa Corte per la cassazione della decisione della Corte territoriale con atto affidato a otto ordini di motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza, con nota del 14 marzo 2016, la società ricorrente depositava copia del contratto preliminare del 10 dicembre 1988 prodotto in primo grado dagli attori e copia della sentenza del Tribunale di Padova n. 761/16 del 2 marzo 2016 (con cui veniva dichiarata la falsità della sottoscrizione attribuita al M.R. in calce al suddetto depositato contratto).

La medesima società ricorrente depositava, in data 24 marzo 2016, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- In via preliminare la Corte ritiene doveroso dar conto della richiesta di parte ricorrente connessa al già accennato deposito della sentenza del Tribunale di Padova n. 761/16 (intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso): alla stregua di tale sentenza, intervenuta a seguito di querele di falso in via principale, e della dichiarativa falsità della sottoscrizione la società ricorrente ha prospettato, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., l'”eventuale sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza dichiarati della falsità del preliminare 10.12.1988″.

Senonchè, ad avviso di questa Corte, non ricorrono (e non solo per il riconosciuto mancato passaggio in decisione) gli estremi e l’opportunità per dar corso ad una impropria sospensione del presente giudizio.

Infatti, avvenuto il detto passaggio in giudicato (e solo dopo di esso), ricorrerebbe una eventuale ipotesi di vizio revocatorio e non, di per sè, un ulteriore sopraggiunto motivo di cassazione della decisione.

Il tutto specie in considerazione di una necessaria rivalutazione, in fatto, delle conseguenze che scaturirebbero dallo specifico accertamento delle conseguenze dell’accertata falsità della firma del preliminare attribuita a tale M.R..

Tale firma, se definitivamente accertata come falsa, implicherebbe (anche in ragione di quanto risultante dal contratto preliminare) la verifica, in fatto, della effettiva illegittima formale attribuzione della qualifica di legale rappresentante della S.r.l. ed anche alla specifica individuazione dello stesso sottoscrittore. Non può, quindi, comunque darsi in questa sede corso alla pur richiesta sospensione del giudizio.

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990), nullità del procedimento e/o della sentenza per omessa pronuncia sulla nuova difesa e/o eccezione dell’appellante in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva e, dunque, inammissibile l’allegazione per cui l’intervenuta stipula dell’atto notarile avente ad oggetto il terreno avrebbe superato ogni diversa obbligazione precedentemente assunta con il preliminare; e, tanto, nonostante che, in ipotesi, si trattasse di una semplice difesa e/o eccezione riconvenzionale e come tale ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nella sua vecchia formulazione.

Il motivo attinge, innanzitutto, ad un aspetto dell’intera vicenda processuale: il contratto definitivo inter partes, prodotto in appello dalla parte appellante ed odierna ricorrente, era strutturato in modo tale da essere disancorato dalle altre previsioni di permuta di cui al preliminare fra le stesse parti.

Di tal chè nel giudizio innanzi alla Corte territoriale la Ediltre S.r.l. assumeva che la stipula del detto contratto definitivo in data 11/4/1989 aveva superato ogni diversa obbligazione assunta con il contratto preliminare del 10/12/1988.

Tanto opportunamente rammentato quanto al detto e rilevante aspetto, deve evidenziarsi che la Corte distrettuale definiva l’esposta allegazione della società, in quella sede appellante, come domanda nuova avanzata solo in quel grado del giudizio. Avverso tale statuizione è fondamentalmente rivolto il motivo in esame teso a far ritenere viceversa ammissibile, almeno intesa come eccezione riconvenzionale, quella allegazione.

Senonchè spettava al Giudice del merito ed, in ipotesi, alla Corte distrettuale la valutazione come domanda o come eccezione della esposta prospettazione.

E la valutazione su ciò data nella competente sede del giudizio di merito non è sindacabile neppure in cassazione ove sostenuta, come in ipotesi, da congrua ed adeguata motivazione immune da vizi logici in questa sede rilevabili.

Col motivo qui in esame, poi, la società ricorrente – pur asserendo la violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – svolge, in effetti, argomentazioni tutte volte a contrastare la ricostruzione della domanda da parte del Giudice di secondo grado, senza neppure lamentarne l’eventuale illogicità.

Il motivo, pertanto, si risolve, peraltro in modo inadeguato, in una impropria istanza di (ri)apprezzamento della valutazione – oggi non più sindacabile – svolta correttamente dalla Corte territoriale sulla qualificazione e, quindi, sulla ricorrenza o meno di una domanda e non di una mera eccezione.

Il motivo è, quindi, infondato e, pertanto, va respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350 e 1351 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato la Corte di Appello nel ritenere “ancora sussistente l’obbligazione della Ediltre S.r.l. di trasferire ai coniugi B.- Be. l’appartamento di cui al preliminare del 10.12.1988 e ciò nonostante l’intervenuto superamento dello stesso ad opera del contratto definitivo”.

E, quindi, per aver ritenuto – in buona sostanza – che la stipula dell’atto notarile avente ad oggetto il terreno non avesse superato ogni diversa obbligazione della Ediltre di trasferire ai coniugi B. – Be. l’appartamento di cui al precedente preliminare inter partes del 10.12.1988, nonostante l’asserito superamento di quanto previsto da quest’ultimo con il successivo atto negoziale. Il motivo non può essere accolto per violazione dell’onere di allegazione derivante del noto principio di autosufficienza.

Alla stregua di quest’ultimo la prospettazione e l’invocazione dei citati contratti del 10/12/1988 e dell’11/4/1989 postulavano quantomeno la trascrizione delle parti rilevanti di detti atti nel contesto del ricorso (cosa che non è).

Per di più la società ricorrente, pur prospettando una violazione di legge, finisce con lo svolgere una censura attinente – viceversa – alla ricostruzione della fattispecie da parte del Giudice e, quindi, sostanziante una questione di merito.

Il motivo è, dunque, inammissibile.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 365 c.p.c. e artt. 2697 e 1350 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omessa considerazione, da parte della Corte distrettuale, che incombeva agli attori dimostrare che – stipulato l’atto di cessione dell’area – la volontà delle parti era comunque quella di attuare il contenuto obbligatorio del contratto preliminare nella sua interezza mediante due distinti contratti definitivi.

La questione sollevata col detto motivo appare (nè risulta, ad opera della parte ricorrente, adeguatamente allegato il contrario) come nuova.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

5. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento alla risoluzione parziale della promessa di vendita dell’appartamento, laddove gli attori avevano richiesto la risoluzione della vendita del terreno.

Il motivo è del tutto inammissibile per una molteplicità di ragioni.

Innanzitutto vi è difetto di autosufficienza poichè il continuo richiamo ai due atti negoziali già più volte citatati avviene pedissequamente senza curare minimamente l’onere della trascrizione quantomeno delle parti dei medesimi atti rilevanti in relazione all’esposizione della parte ricorrente.

Peraltro la formale prospettazione di una violazione di norme di diritto parte da un assunto dato per scontato in modo del tutto arbitrario (il superamento totale del preliminare);

ed, ancora, la medesima prospettazione si diparte da una unilaterale interpretazione della domanda degli attori (circostanza già rilevata dalla Corte distrettuale, che aveva correttamente ribadito osservando che gli “attori avevano richiesto in primo grado la risoluzione del contratto unitario, ma dal contenuto complesso”).

Ebbene quella formale prospettazione ripropone, nella sostanza, il surrettizio tentativo di indurre questa Corte ad una novella, ma inammissibile valutazione, nel merito, del complesso assetto dei rapporti contrattuali intercorsi fra le parti e delle domande formulate nel corso del giudizio.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si censura la violazione di legge in ordine all’eccepita nullità del contratto preliminare del 10.12.1988 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Tanto con riferimento alla individuazione dell’oggetto stesso del suddetto negozio.

Orbene la Corte distrettuale ha correttamente affermato, in punto, che era “adeguatamente descritto il bene da realizzare”. Quindi la cesura, oggi prospettata come violazione di legge in ordine alla eccepita nullità del contratto preliminare, si risolve – in sostanza e senza nulla dire e dedurre specificamente – nella impropria contestazione di una valutazione del fatto congruamente già svolta nella competente sede dal Giudice del merito.

Il motivo è, perciò, inammissibile.

7.- Con il sesto motivo parte ricorrente lamenta, in sintesi, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione quanto alla svolta liquidazione del danno (già effettuata in primo grado).

Il motivo è fondato e va accolto.

11 Giudice di prime cure aveva identificato il danno risarcibile nel fatto che l’area era stata alienata a terzi con contratto definitivo.

La Corte di merito aveva, però, ritenuto di dichiarare risolto “l’intero e complessivo rapporto intercorso tra le parti”, dando altresì atto che l’intervenuta alienazione ed edificazione non avrebbero consentito la restituzione del terreno medesimo.

La sentenza gravata appare, in punto, carente quanto al suo aspetto motivazionale.

Più specificamente la sentenza impugnata risulta contraddittoria laddove riconosce la irrevocabilità del contratto definitivo di vendita, ma allo stesso tempo non lo mette in rapporto con le complesse ed articolate pattuizioni del preliminare. E, nonostante ciò, detrae dalla stimata entità della valutazione del risarcimento del danno (parametrato sul valore del terreno edificabile) quanto ricevuto con il contratto definitivo.

La decisione, così assunta dalla Corte territoriale, appare per la esposta considerazione viziata e comunque incongrua quanto al suo relativo profilo motivo.

A tal proposito non può che ribadirsi che, nella valutazione del danno risarcibile non poteva non tenersi conto, pur nel complessivo atteggiarsi dei rapporti negoziali inter partes, di quanto ricevuto in sede di contratto definitivo.

Il motivo deve essere, pertanto, accolto.

8.- Con il settimo motivo la società ricorrente si duole della mancata condanna di parti avverse per lite temeraria.

9.- Con l’ottavo ed ultimo motivo viene lamentata la regolamentazione delle spese in gradi di appello.

10.- Entrambi i suddetti motivi settimo ed ottavo possono ritenersi assorbiti.

11.- L’accoglimento, così come in epigrafe, del sesto motivo del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, affinchè la stessa pronunci uniformandosi al principio innanzi enunciato.

PQM

LA CORTE Accoglie il sesto motivo del ricorso, rigettato il primo, dichiarati inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo ed assorbiti il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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