Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15896 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/07/2020), n.15896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17493-2013 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

64, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO DE FELICE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA UFFICIO DI

CERIGNOLA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 22/25/13 pubblicata il 15 gennaio 2013 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Foggia, per quanto rileva in questa sede, ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 24/6/11 ed ha dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di D.R. e con i quali era stato accertato sinteticamente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 6, il reddito, rispettivamente, per l’anno 2004 e 2005 in Euro 21.513,80 per ciascun anno;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’eventuale utilizzo dell’immobile ritenuto indice di capacità di spesa del contribuente è irrilevante ai fini dell’accertamento sintetico del reddito, per cui non rileva che il contribuente, che ha acquistato l’immobile in questione nel 2003, vi ha trasferito la propria residenza solo nel 2005;

che D.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dei principi generali che regolano il sistema dell’accertamento sintetico in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con il D.M. 10 settembre 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione delle prove, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; Errores in iudicando ed errores in procedendo; in particolare si deduce che erroneamente la sentenza impugnata afferma che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 configurerebbe una presunzione semplice e non una presunzione legale relativa;

che il motivo è infondato; la presunzione applicata al caso in esame è quella di cui al citato .P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, secondo cui, qualora l’amministrazione determini in modo sintetico il reddito del contribuente questi ha l’onere di fornire la prova contraria; legittimamente, quindi, il giudice dell’appello afferma che, nella fattispecie in esame, si verte nel caso di presunzione legale relativa, per cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di fornire la prova contraria che, a suo giudizio, non ha fornito;

che con il secondo motivo si deduce violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con il D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Errores in iudicando; in particolare si assume che erroneamente l’Ufficio ed il giudice dell’appello avrebbero affermato che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria, mentre, viceversa, questi aveva dimostrato di non avere utilizzato l’immobile considerato indice di capacità di spesa fino al 2005 epoca in cui vi aveva trasferito la propria residenza;

che il motivo è infondato; come esattamente sostenuto dalla sentenza impugnata, l’effettivo utilizzo del bene indice di capacità di spesa è irrilevante ai fini in questione, in quanto il D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 1, comprende i beni di cui il contribuente ha la disponibilità indipendentemente dal titolo giuridico e dal suo

effettivo utilizzo, in quanto comporta il sostentamento di una spesa, quale, ad esemplo, il pagamento delle rate di mutuo (il quale non si dubita che costituisca indice di spesa);

che con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, applicabile ratione temporis in combinato con l’Agenzia delle Entrate Circolare 9 agosto 2007, n. 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che l’Ufficio ed il giudice dell’appello, nel considerare l’indice di capacità di spesa dell’auto, non hanno considerato che questa è stata acquistata mediante il versamento di un acconto di Euro 2.800,00 versato in contanti in sede di contratto di finanziamento, e con il pagamento di successive rate mensili di Euro 252,10 a decorrere dall’ottobre 2008;

che il motivo è fondato, avendo la CTR omesso di prendere in esame la prova contraria offerta dal contribuente, come riportato nel ricorso e come riconosciuto anche dall’Agenzia delle entrate controricorrente;

che la sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al terzo motivo con rinvio alla Commissione tributaria della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione, che terrà conto della prova contraria fornita dal contribuente riguardo all’indice di capacità di spesa costituito dall’acquisto dell’autovettura, e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria della Puglia sezione distaccata di Foggia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 24 luglio 2020

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