Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15896 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MAIO AMEDEO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), quale incorporante per fusione

della Allsceures Ass.ni s.p.a., in persona del suo procuratore

speciale Dr. R.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CORRADO MARINO, ANGELO DEL BORRELLO giusta delega in calce al

controricorso; CARDUCCI FLORIANO titolare AZIENDA AGRITURISTICA DUE

PONTI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio dell’avvocato PALAZZOLI DIEGO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso; W.J. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CORRADO MARINO, ANGELO DEL BORRELLO giusta

delega in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 490/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 10/02/2009, depositata il

10/04/2009; R.G.N. 415/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato TEDESCHI MARIO per delega Avvocato PALAZZOLI DIEGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.S. citò in giudizio davanti al Tribunale di Forlì l’Azienda Agrituristica Due Ponti e W.J., chiedendone la condanna, in solido, a risarcire i danni alla persona subiti a seguito della caduta da cavallo avvenuta mentre svolgeva una lezione di equitazione nell’Azienda agrituristica convenuta, sotto il controllo della W. quale istruttrice. Il Tribunale rigettò la domanda con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 10-4-2009. La Corte di Appello ha ritenuto che non era ravvisabile alcuna carenza nell’organizzazione del maneggio e che la caduta era dovuta esclusivamente alla condotta della danneggiata ,che per essere stata imprudente ed imprevedibile era tale da integrare il caso fortuito. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R.S. con due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso W.J., l’azienda agrituristica Due Ponti, che presente memoria, e la Axa Ass.ni s.p.a, incorporante per fusione la Allsecures Ass.ni s.p.a., società assicuratrice della W..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2050 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, costituendo l’attività di maneggio per equitazione attività pericolosa e non avendo il gestore adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

1.1. Il Motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto che non era ravvisabile alcuna carenza nell’organizzazione del maneggio e che causa della caduta non era stato un comportamento dell’animale, ma esclusivamente la condotta della danneggiata che, mentre cavalcava al trotto, quando il cavallo anzichè andare verso le barriere come previsto dall’esercizio, si diresse a destra di queste, senza scartare o imbizzarrirsi, si lasciò cadere a terra mentre il cavallo si fermava.

La censura formulata non investe la ratio decidendi della sentenza, ma lamenta genericamente la erronea applicazione dell’art. 2050 c.c. ed una presunta mancanza di prova sulla adozione da parte del gestore del maneggio di idonee misure per evitare i danni , senza investire la decisione là dove individua la condotta della cavallerizza come unica causa del danno.

2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., e ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se il gestore di un maneggio per l’equitazione, che è anche proprietario dei cavalli che vi si trovano, debba rispondere integralmente dei danni cagionati a terzi da tali animali, ai sensi dell’art. 2050 c.c. salvo che dimostri un eventuale caso fortuito, ossia un fatto che valga ad interrompere nettamente ed incontestabilmente il nesso di causalità tra il comportamento degli animali predetti e l’evento lesivo subito da terzi.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto enuncia esclusivamente i principi applicabili nell’ipotesi di responsabilità del proprietario di un animale, ma non è congruente con la decisione adottata e non è specifico in quanto non parametra i principi enunciati alla decisione adottata dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la condotta della cavallerizza, per la sua imprevedibilità, costituiva caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode.

Il ricorso è inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda Due Ponti.

Non luogo a provvedere sulle spese sostenute dalla Axa Ass.ni s.p.a e da W.J. nei cui confronti è stata fatta una mera denuntiatio della lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Azienda Agrituristica Due Ponti liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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