Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15896 del 08/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31684-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
CBS ITALIA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5881/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
CAPRIOLI MAURA.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato con un unico motivo la decisione della CTR Campana, sez distaccata di Salerno che con sentenza nr 58881/2017 dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio proposto nei confronti della società C.B.S. Italia s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Salerno in quanto tardivo. Riteneva infatti che il gravame fosse stato proposto oltre il termine lungo di sei mesi.
L’amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, e art. 22, comma 1, art. 49, comma 1, art. 51 comma 1, in uno con l’art. 156 e 291 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile in quanto tardivo il gravame.
Si osserva che la sentenza impugnata e non notificata era stata depositata in data 13.9.2016 sicchè il termine ultimo per impugnare doveva coincidere con il giorno 13.3.2017.
Si sostiene che l’Amministrazione finanziaria avrebbe notificata l’appello alla parte presso il suo domicilio eletto in primo grado ed individuato a (OMISSIS) spedendo al difensore la relativa copia del gravame che veniva restituita in data 21.2.2017 dall’agente postale con la dicitura trasferito. Si evidenziava che l’Ufficio, esaminando l’Anagrafe tributaria scopriva che il luogo dichiarato dal difensore era (OMISSIS) e a tale indirizzo veniva inoltrata la copia dell’appello in data 7.3.2017 con la dicitura sconosciuto e sempre in pari data veniva effettuata detta notifica sia alla sede legale della società che al legale rappresentate, Galisi Antonio, con esito positivo ed anche al difensore presso la sua residenza privata con esito fruttuoso.
La ricorrente critica pertanto la decisione nella parte in cui non ha rigettato l’eccezione sollevata dalla contribuente ritenendo che la tempestiva costituzione della parte appellata avrebbe dovuto sanare l’originario vizio della di nullità della notifica o al più avrebbe dovuto concedere un termine per il rinnovo.
Il motivo è fondato.
Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte, la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica, con conseguente onere del giudice dell’impugnazione di disporre ex officio la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio (Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3666; Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10500).
Detti principi, ricavabili dalla disciplina processuale di diritto comune, si applicano anche al procedimento tributario, in forza del generale rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme processuali civili in quanto compatibili (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 28352), con conseguente nullità e non anche inesistenza della notificazione dell’impugnazione eseguita presso un luogo diverso dal domicilio eletto (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2142; Cass., Sez. VI, 10 luglio 2018, n. 18104; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11485; Cass., Sez. V,17 febbraio 2017, n. 4233).
Applicando perciò gli arresti giurisprudenziali sopra esplicitati, risulta evidente che nel caso di specie l’Amministrazione,come risulta dal ricorso che ha riprodotto le due relate di notifiche ai fini dell’autosufficienza, ha effettuato la notifica del gravame in data 7.3.2017alla società e al suo legale rappresentante e quindi nei sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado risalente al 13.9.2016.
La costituzione dell’appellata nel giudizio di secondo grado ha avuto l’effetto di sanare, con effetti ex tunc, la nullità del procedimento notificatorio secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, (in tali termini Cass. Sez. 5, 6/6/2018, n. 14549 cit., anche Cass. Sez. 6-2, 24/7/2014, n. 16801; Cass. Sez. 2, 3/5/2018, n. 10500; Cass. Sez. 6-5, 6/2/2014, n. 2707), la sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Campania sez distaccata di Salerno per un nuovo esame e la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania sez. distaccata di Salerno per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021