Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15896 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Colortecnica di Zapparoli Giancarlo e Maffei Cesare, in persona del

legale rapp.te Z.G., elettivamente dom.ta in Roma,

piazza Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. CRIMI Giuseppe che

unitamente all’avv. Guido Massironi del Foro di Monza la rappresenta

e difende giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 17/46/08, depositata in data 21 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della controricorrente

e le successive memorie depositate dalla Colortecnica;

è presente l’Avv. CRIMI G.;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed il difensore della

resistente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 17/46/08, depositata il 21 aprile 2008, con la quale è stato rigettato l’appello della Agenzia avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica con cui era stata accertata la maggiore imposta di registro dovuta in relazione al contratto di cessione d’azienda; ritenuto che la contribuente si è costituita con controricorso;

ritenuto che la ricorrente ha lamentato con le sue due prime doglianze la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4 e del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 17, per aver la CTR erroneamente ritenuto l’abrogazione dell’art. 2 ad opera del D.Lgs. n. 218 del 1997, e per aver trascurato che avrebbe dovuto prioritariamente fare applicazione dei criteri desumibili dagli studi di settore, anche perdurando la vigenza della citata normativa, mentre con l’ultima doglianza ha lamentato l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia; ritenuto che le prime due censure, connesse tra loro meritano attenzione, sulla base della considerazione che, in difetto di un’esplicita norma abrogativa, deve ritenersi la perdurante vigenza dell’art. 2, comma 4, in esame, recante una normativa attuativa che non è stata sostituita da altra equiordinata, non essendo mai stata adottata alcuna distinta normativa regolamentare attuativa del D.Lgs. n. 218 del 1997; ritenuto che del resto, questa Corte ha già avuto modo di statuire, in tema di imposta di registro, il principio secondo cui, ai fini della determinazione del valore di avviamento di un’azienda, è consentito il ricorso al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni, secondo i criteri di cui al D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, ricorso legittimo in assenza degli studi di settori e senza che sussista in capo all’Ufficio l’onere di enunciare nell’atto di accertamento l’eventuale inesistenza dei predetti studi, trattandosi semmai di presupposto di fatto ostativo alla legittimità dell’atto, da dedursi da parte del contribuente (cfr. Cass. n. 13116/08);

ritenuto che, del resto, già in precedenza questa Corte aveva statuito che la congruità del valore di avviamento dell’azienda può essere desunta anche dall’adozione di criteri indicati dal legislatore per la valutazione dello stesso bene, sia pure nell’ambito di disposizioni non direttamente applicabili all’imposta in questione (nella specie, il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4, riguardante l’accertamento con adesione in materia di imposte dirette), trattandosi di criteri che, in quanto avallati dal legislatore, confermano la validità del ragionamento seguito dal giudice di merito (Cass. n. 613/06);

ritenuto in conclusione che i primi due motivi, in quanto manifestamente fondati, debbano essere condivisi, assorbito il terzo, e che il ricorso debba essere quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei giudizi di merito in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite e la definizione dei due gradi di merito mentre, relativamente al giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito;

condanna la contribuente alla rifusione del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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