Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15895 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28291-2011 proposto da:

CHARTIS EUROPE SA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIROLAMO ABBATESCIANNI;

– ricorrente –

contro

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO COEN, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENZIO VOLLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 472/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato VACCARELLA Romano, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l’Avvocato COEN Stefano, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

per il rigetto dei primi tre motivi e per l’inammissibilità dei

restanti motivi del ricorso incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., depositato in data 30 settembre 2009, la compagnia di assicurazioni AIG Europe adiva il Tribunale di Trieste.

La ricorrente, agendo in surroga della società assicurata JP Fuachè e della Electro Diesel, esponeva di aver già adito l’11 agosto 1999 – unitamente a tali due ultime società- il Tribunale di Commercio di Bordeaux per ottenere un accertamento tecnico preventivo (“(OMISSIS)”) su motori termici asseritamente risultati difettosi, con una serie di sinistri fra il 1998 ed il 2000, a seguito del loro montaggio su altrettanti gruppi elettrogeni (più specificamente quelli per cui si controverte erano una serie di motori Isotta Fraschini destinati ad essere inseriti in centraline elettriche e richiesti dalla società francese Electro Diesel alla controricorrente Fincantieri).

Nel ricorso si deduceva che detti motori, in origine prodotti dalla Isotta Fraschini S.p.a., erano stati venduti a Fincantieri -Cantieri Navali Italiani S.p.a. e, da quest’ultima, alla Electro Diesel, la quale li aveva rivenduti alla propria capogruppo JP Faudhè, che li aveva assicurati con l’assicuratrice AIG Europe.

La società ricorrente evidenziava che, nell’accertamento tecnico preventivo svoltosi in Francia con la costituzione di Fincantieri ed Isotta Fraschini, venivano accertatati difetti intrinseci dei motori e che essa stessa aveva indennizzato la Electro Diesel e JP Fauchè per la complessiva somma di Euro 723.340,99.

Esponeva, quindi, l’assicuratrice ricorrente che il medesimo Tribunale transalpino, adito anche per il merito, aveva declinato -sia in primo che in secondo grado – la propria competenza e che, avvenuto l’indennizzo degli acquirenti finali dei detti motori, essa AIG, autorizzata secondo le norme francesi all’azione di rivalsa nei confronti del venditore, era legittimata alla detta azione, per cui chiedeva la consequenziale condanna, nei confronti della Fincantieri.

Quest’ultima società resisteva innanzi al Tribunale di Trieste instando per il rigetto dell’avverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per infondatezza della domanda, nonchè per carenza di legittimazione attiva e passiva, previamente eccependo l’inesistenza della procura alle liti.

L’adito Tribunale di Trieste rigettava i con ordinanza n. 3517/2009, la proposta domanda, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avverso la succitata decisione del Tribunale di prima istanza la società Chartis Europe, già AIG Europe, proponeva appello fondato su quattro appositi motivi, relativi in sintesi al riconoscimento della procedura di referè expertise svoltasi innanzi al Tribunale di Bordeaux; all’integrità del contraddittorio in quella procedura; alla legittimazione attiva della compagnia assicuratrice; alla possibilità di surroga dell’assicuratore in base alla legge regolante il contratto che doveva essere quella francese, la quale prevede l’azione diretta dell’ultimo acquirente nei confronti di uno qualsiasi dei venditori del medesimo bene. L’adita Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 472/2011, ritenuto, “per economia processuale, sufficiente l’esame nel merito della vicenda”, rigettava l’appello, con conferma dell’impugnata ordinanza e condanna della società appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Avverso tale decisione della Corte distrettuale ricorre la Chartis Europe con atto affidato a tre ordini di motivi.

Resiste con controricorso la Fincantieri, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’avverso ricorso con riguardo a molteplici sollevati profili quali:

l’incertezza sulla effettiva elezione di domicilio;

l’irregolarità della procura di parte avversa per mancata attestazione della sottoscrizione della stessa alla presenza di un notaio;

la violazione, in toto, da parte del proposto del noto principio di autosufficienza;

l'”intervenuto giudicato interno negativo su due presupposti dell’azione esercitata da controparte”.

Parte controricorrente propone – altresì – ricorso incidentale, in particolare sulle eccezioni già sollevate nel giudizio di appello, ma non delibate dalla Corte territoriale e relative, in sintesi, alla circostanza che uno dei motori per cui è causa era stato venduto direttamente dalla Isotta Fraschini e non da Fincantieri, al mancato contraddittorio nei confronti di Fincantieri in almeno due dei procedimenti innanzi al Tribunale di Bordeaux, alla conseguente mancata efficacia dei provvedimenti di quella Autorità Giudiziaria e dell’elaborato peritale, nonchè alla incertezza del quantum della domanda azionata. Nell’approssimarsi dell’udienza venivano depositate nota ex art. 372 c.p.c. con documenti (estratto di visura ed atto notificato) da parte di Fincantieri S.p.a., nonchè note ex art. 378 c.p.c. sia della società ricorrente che di quella contro ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- In via preliminare deve essere affrontata la questione della inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevata, con riguardo a plurimi profili, dalla società controricorrente.

Nella sostanza (ed in sintesi) si deduce l’incertezza dell’avvenuta elezione di domicilio, la mancata attestazione nella procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente della sottoscrizione della procura stessa alla presenza di un notaio ed il precedente formato “giudicato interno negativo su due presupposti dell’azione esercitata da controparte”, nonchè l’inammissibilità “di tutti i motivi del ricorso” per mancanza di autosufficienza.

La questione, come rilevato anche in sede di discussione dal P.G., non è fondata.

La cennata irregolarità nell’indicazione dell’elezione di domicilio (con indicazione, in procura speciale alle liti per notaio Picat di Parigi del 10 novembre 2011, del domicilio di uno dei tre difensori, ma senza far riferimento al domicilio eletto presso altro difensore) non assume, ad avviso della Corte, carattere tale da violare o comprimere il diritto di difesa.

E’ questo l’aspetto rilevante (la mancata menomazione, in concreto, del diritto di difesa) alla cui stregua deve risolversi, nella specifica fattispecie, in senso negativo la pretesa questione di inammissibilità.

Alla luce dell’aspetto e del principio innanzi esposto va disatteso anche l’ulteriore prospettato profilo della mancata attestazione nella procura speciale del novembre 2011 (che, comunque, parrebbe dare per implicita la presenza di un notaio rogante). Non è stata, nella sostanza e conclusivamente, vulnerato il diritto di difesa.

L’addotto difetto di autosufficienza del ricorso non può, come fa parte controricorrente, essere riferito “a corpo” all’intero ricorso della parte avversa.

La configurabilità dell’invocato difetto potrebbe, al più, essere ipotizzabile relativamente a ciascun singolo motivo del ricorso (e, quindi, esaminabile nel precipuo esame di ciascuno di essi). Neppure può essere ritenuta fondata la sollevata questione di improcedibilità di tutto il ricorso per effetto dell’allegato intervenuto giudicato “su due presupposti dell’azione esercitata” dalla parte ricorrente.

Lo stesso carattere limitato del preteso intervenuto giudicato interno allegato dalla parte controricorrente esclude, comunque, la possibilità – così come richiesto – di affermare sic et simpliciter l’inammissibilità dell’intero ricorso, rilevando eventualmente e risolvendosi i profili della sollevata questione come ragioni di inammissibilità di singole censure.

In conclusione non ricorre l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso postulata, con riferimento ai riportati plurimi ordini di motivi, dalla parte contro ricorrente.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura: il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 81 c.p.c.” (ex) art. 360 c.p.c..

Con il motivo si deduce l’erronea esclusione della possibilità di surrogazione della società ricorrente alla società sub acquirente alla stregua della normativa di diritto francese che, a differenza di quella italiana, consente alla società l’azione diretta per vizi della cosa dell’ultimo acquirente nei confronti di uno qualunque dei precedenti venditori del medesimo bene.

Secondo la ricostruzione della fattispecie secondo la prospettazione di parte ricorrente nella vicenda per cui è giudizio si sarebbero susseguiti quattro rapporti contrattuali (Isotta Fraschini-Fincantieri; Fincantieri-Electrodiesel; Electrodiesel-JP Fauche; JP Fauche-Chartis).

E, secondo la conseguente prospettazione della medesima parte, i primi due anzidetti rapporti sarebbero regolati dal diritto italiano, gli altri (ed, in particolare, l’ultimo) dal diritto francese con la conseguenza, per effetto dell’applicazione di tale diritto, della surrogazione dell’assicuratrice Chartis al diritto vantato dalla JP Fauchè in conseguenza della compravendita intervenuta con la Electrodiesel.

Il tutto di guisa che a seguito di tale surrogazione la Chartis agirebbe in base ad un invocato rapporto regolato dal diritto francese con l’ulteriore conseguenza dell’applicabilità del regime previsto dalla normativa transalpina che riconosce diversamente da quanto previsto dal diritto italiano) una maggiore estensione, nella fattispecie, del diritto di surroga. Quest’ultimo istituto, nella configurazione normativa prevista in Francia (art. 1165 c.c.f), comporta il principio che il compratore diviene creditore del proprio venditore per le conseguenze derivanti dalla difettosità del prodotto.

Parte ricorrente sostiene, altresì, la configurabilità di tale surroga come sostituzione processuale.

Orbene l’ordine di motivi addotti a sostegno della censura qui in esame non può ritenersi fondato in dipendenza di una serie di ragioni.

La tesi, invero suggestiva, che – per effetto della citata normativa estera – avverrebbe nella fattispecie una sostituzione processuale non è fondata: la riconduzione in termini processualistici della pretesa della parte odierna ricorrente postula, infatti, la sussistenza – in base a norma applicabile nell’ordinamento giuridico italiano – di un fondamento sostanziale che legittimerebbe la suddetta pretesa.

E, d’altra parte, la medesima parte ricorrente sembra porsi – essa stessa – il problema laddove finisce per invocare (dopo l’accenno alla cd. surroga estesa prevista dal diritto francese) la normativa internazionale di cui si dirà in seguito.

Ed, ancora, ove sussistessero gli estremi per ritenere validamente azionabile nel nostro paese la suddetta se accertata surroga estesa alla francese non ci sarebbe affatto bisogno di ricorrere alla pur invocata “sostituzione processuale” e, quindi, alla processualizzazione del rapporto.

Il problema su cui si incentra la controversia in esame verte, quindi, innanzitutto su piano non processuale, ma sostanziale dal quale non può in ogni caso prescindersi.

Questo aspetto non appare assolutamente eludibile, nè aggirabile.

Procedendo nell’esame dei vari profili di cui alla censura in esame va poi evidenziato che non è configurabile nel nostro ordinamento una “estensione” (sul piano sostanziale) della responsabilità contrattuale a vantaggio di soggetti terzi rispetto a di rapporto contrattuale retto, come nella fattispecie, dal diritto italiano.

Se la citata normativa francese estende la responsabilità contrattuale anche nei confronti dei terzi che hanno acquistato e rivenduto i medesimi beni tale conseguenza, nell’ipotesi di vendita in oggetto, non può riguardare o estendersi alla disciplina dell’ordinamento giuridico italiano, secondo il quale la responsabilità contrattuale riguarda solo le parti contraenti e non altri.

Quindi l’ipotesi invocata a sostegno del ricorso (ovvero che la assicurazione ricorrente può surrogarsi all’ultima acquirente soddisfatta in quanto “creditore del suo venditore”) non trova ingresso nell’ordinamento italiano alla stregua dei suoi principi normativi regolanti la fattispecie.

Nell’ordinamento del nostro Paese il terzo compratore non subentra, infatti, mai nella stessa posizione dell’alienante “divenendo creditore del fornitore del suo venditore”.

Secondo il codice civile italiano il terzo compratore può esercitare le azioni proprie dell’acquirente nei confronti del suo contraente.

L’azione per vizi, insomma, è azione di natura strettamente contrattuale. E, quindi, la vendita di una cosa viziata non trasferisce l’azione ex art. 1490 c.c..

Peraltro, come già correttamente evidenziato dai Giudici di merito, nelle cosiddette vendite a catena spettano – secondo le norme del codice civile italiano – due azioni ovvero, nell’ordine, quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore (per l’autonomia caratterizzante ciascun trasferimento, che non consente di rivolgersi ai precedenti venditori, fatta salsa l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) e quella extracontrattuale.

Tale ultima è esperibile dal compratore nei confronti del produttore per l’ipotesi di danno patito per vizi tali da rendere pericolosa la cosa anche quando si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26514 ed, in precedenza, Cass. 31 maggio 2005, n. 11612).

La fattispecie per cui si controverte non è sussumibile in nessuna delle due esposte azioni.

Il prospettato e preteso “trasferimento” dell’azione de qua non sarebbe configurabile anche considerando la vendita per cui è controversia come vendita a catena internazionale di cosa mobile effettuata da società italiana; e, quindi, valutando la normativa convenzionale applicabile.

Secondo, difatti, l’applicabile Convenzione di Roma il contratto, nella fattispecie, deve ritenersi regolato – alla stregua – del principio della libertà di scelta e, comunque, in base alla volontà delle parti contraenti, dalla “legge scelta dalle parti” e quella scelta deve risultare, secondo l’art. 3 della medesima Convenzione, da espressa previsione o “risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto”.

Pertanto, facendo buon governo della normativa applicabile, la Corte distrettuale ha correttamente affermato nella gravata decisione che “il contratto (de quo) deve intendersi regolato dalla legge del Paese col quale esso presenta il collegamento più stretto e, se deve presumersi che il contratto presenti il collegamento più stretto col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha – al momento della conclusione del contratto – la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, la sua amministrazione centrale, allora la legge regolatrice è quella senz’altro quella italiana in ragione della sede della odierna parte contro ricorrente.

Verrebbe, quindi, del tutto meno – anche sotto questo profilo ed alla stregua di tutto quanto innanzi già affermato e ritenuto -l’ipotizzabilità dell’applicazione di altra normativa estera e, quindi, di una responsabilità contrattuale estesa e della possibilità, quale ulteriore, conseguenza della surroga dell’assicuratore nei diritti dell’ultimo di una serie di compratori nei riguardi del primo venditore della cosa.

Peraltro, ancora, il motivo in esame non è accoglibile ed è, quindi, infondato per una ulteriore ed esaustiva serie di ragioni, delle quali – di seguito – si reputa comunque di dover sinteticamente dar conto.

Il rapporto contrattuale rilevante, nella fattispecie, è quello intercorso fra l’originaria venditrice, odierna controricorrente, e la società Electro Diesel.

Nell’atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. 702 c.p.c., pag. 5) la Chartis Europe S.A. affermava la propria legittimazione in virtù di surroga ex art. 1916 c.c., nonchè secondo le norme del diritto francese, in quanto “autorizzata dai soggetti danneggiati nell’azione di rivalsa nei confronti del venditore nei limiti di quanto effettivamente indennizzato”.

In punto la prima decisione del Tribunale di Trieste rilevava che nulla risultava essere stato corrisposto a tal titolo alla suddetta Electro Diesel per cui non poteva comunque sussistere e ipotizzarsi alcuna surroga dell’odierna ricorrente in riferimento alla posizione di detta prima società acquirente.

A tal proposito (ed a fronte dello specifico rilievo della Corte triestina che ha rilevato l’assenza della dovuta relativa censura in punto) nulla ha dedotto l’odierna ricorrente quanto tale profilo coinvolgente lo stesso motivo qui oggi in esame.

E tanto appare rilevante anche con riferimento che – rebus sic stanti bus – il ricorso anche nell’odierna sede alla invocata normativa internazionale sostanzierebbe, nella sostanza e come giustamente già evidenziato, nella gravata decisione di secondo grado “una causa petendi nuova e diversa da quella fatta valere” a suo tempo (e, quindi, un motivo per tal profilo nuovo ed inammissibile).

In ogni caso anche una eventuale surroga dell’odierna ricorrente nell’unica posizione rilevante e legittimante all’azione contro Fincantieri (ovvero quella della Electrio Diesel) sarebbe inconfigurabile.

E, difatti, la società Fauchè, asserita indennizzata dell’assicuratrice odierna ricorrente, non è affatto l’ultima acquirente dei motori per cui si controverte, giacche essi risultano essere stati venduti ad altre diverse società di leasing quali la Unimat e Parilease (peraltro e per di più risulta – in base a fatture allegate in atti – che Fincantieri ebbe a cedere solo quattro dei cinque motori venduti, essendo un quinto venduto direttamente dalla Isotta Fraschini).

Come si evince dalla stessa citazione di merito innanzi al Tribunale di Bordeaux del 20 maggio 2003 (versata in atti) e, per ammissione della stessa originaria controricorrente, viene in ogni caso ammesso che “beneficiari della garanzia erano le società proprietarie degli impianti ovverosia le due anzidette società di leasing alle quali la JP Fouchè aveva venduto i detti motori, il tutto di guisa e con la conseguenza che soggetto ultimo acquirente eventualmente legittimato ad agire, secondo la normativa francese, nei confronti del primo venditore, non era certamente la medesima JP Fouchè.

Quest’ultima, vendendo i motori per cui è causa, incorporati nelle centraline in cui erano stati montati, alle due anzidette società di leasing, aveva in effetti dismesso ogni suo diritto ad agire contro il fornitore originario con l’ulteriore conseguenza della insostenibilità della pretesa avanzata dalla odierna parte ricorrente “in surroga” della società JP Fouchè.

Il motivo deve, dunque, essere rigettato.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in via subordinata, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del Regolamento UE n. 864/2007 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver la Corte distrettuale considerato che, anche sulla base di tale invocata norma, vi era la legittimazione ad agire in surroga di uno dei rivenditori intermedi.

Il motivo non può essere accolto.

L’invocata applicazione della normativa non è, nella fattispecie, possibile.

Il regolamento citato col motivo è palesemente successivo al tempo di verificazione dell’intera complessa fattispecie negoziale e dei vari rapporti contrattuali succedutisi.

Per di più parte ricorrente non risulta aver specificamente addotto tale motivo tale motivo nel precedente grado del giudizio.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 31 e 33 del Regolamento U.E. n. 44/2001 e art. 145 c.p.c. francese con riferimento al riconoscimento in via incidentale delle ordinanze del Giudice francese (che poi aveva declinato la propria competenza) ammissive della procedura di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è inammissibile.

Invero parte ricorrente deve ritenersi carente di interesse in ordine alla richiesta in cui si sostanzia il motivo ovvero il riconoscimento incidentale di un accertamento neppure avente carattere decisorio.

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del motivo qui in esame.

5.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

6.- Il proposto ricorso incidentale si fonda su cinque ordini di motivi di seguito doverosamente e sinteticamente esposti.

Con il primo dei detti motivi si prospetta il vizio di violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 2, artt. 164 e 83 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto decisivo relativo al mutamento della ragione sociale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per essere stato proposto il ricorso ex art. 702 c.p.c. a nome della AIG Europe SA, nonostante che già all’epoca la stessa avesse mutato la ragione sociale in Chartis Europe SA e per essere stato depositato il ricorso originario sulla base di una procura rilasciata a nome di una società che in quel momento, per via del detto mutamento, già non era più esistente.

– Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 83 c.p.c. e L. n. 218 del 1995, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non contenere la procura per il primo ed il secondo grado l’attestazione notarile chè la sottoscrizione era stata apposta davanti al notaio, nonchè per essere stato proposto l’appello sulla base di una procura (peraltro non rilasciata dal legale rappresentante dell’appellante), poi rilasciata spendendo il nome della Chartis Europe, ratificato l’operato precedente.

– Con il terzo motivo del ricorso incidentale si censura la violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 3 e art. 164 c.p.c., comma 5 nonchè omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non aver la Corte territoriale dichiarato nullo, per mancata esplicazione delle ragioni della domanda, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c..

– Con il quarto motivo del ricorso incidentale di denuncia la violazione degli artt. 1916, 1888 e 2697 c.c. ed analoghe norme francesi, dovendosi escludere la legittimazione della ricorrente ad agire in surroga di Electro Diesel, per non aver effettuato il pagamento di alcuna indennità assicurativa in favore di quest’ultima e di Fauche SA, per non essere nessuna delle stesse “ultima proprietaria” e per essere comunque incerto il rapporto assicurativo.

– Con quinto ed ultimo motivo del ricorso incidentale si denuncia il vizio di violazione dell’art. 702 quater c.p.c. e artt. 345 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non aver pronunciato la Corte distrettuale sulla richiesta di espunzione di alcuni documenti tardivamente depositati dalla controparte.

7.- Il ricorso incidentale, atteso il rigetto del ricorso principale e per effetto dello stesso, deve ritenersi assorbito.

8.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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