Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15895 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.26/06/2017), n. 15895
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10403/2016 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI
FISCALI, 158, presso lo studio dell’avvocato FABIO PINCI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO
DULCERI 36, presso lo studio dell’avvocato GINA CECCHINI, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
BARBARA VALENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7312/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del 3/11/2015 la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, accertata l’esistenza tra B.M., datrice di lavoro, e M.R., lavoratrice, di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel IV livello del CCNL commercio a decorrere dal 1/10/1991, aveva condannato l’odierna ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenze retributive;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B. sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memoria;
che la M. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’Avv. Fabio Pinci ha dichiarato, nell’intestazione del ricorso per cassazione, di rappresentare e difendere B.M. sulla base di delega in calce al ricorso in appello;
che, tale essendo l’unica fonte dello ius postulandi, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la qualità di avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti del difensore, poichè, come ripetutamente chiarito da questa Corte (ex plurimis Cass. 13558/2012), “Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”;
che la rilevata inammissibilità non può essere superata con l’esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall’art. 182 c.p.c., comma 2, (norma richiamata dalla ricorrente nelle memorie), sia perchè si verte in tema di procura del tutto mancante, sin dall’origine, e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l’atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016), sia perchè l’invito alla regolarizzazione da parte del giudice previsto dalla norma invocata risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito (si veda Cass. n. 20016 del 06/10/2016);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio” (così Cass. 11551 /2015, conforme Cass. n. 58 del 07/01/2016);
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv. Fabio Pinci al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017