Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15895 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C.C. Costruzioni S.r.l. in liquidazione, elettivamente dom.ta in

Napoli, via Dei Mille 61, presso lo studio dell’avv. PAUDICE Carmine

che la rappresenta e difende giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 208/51/07, depositata in data 30 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26.5.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa della ricorrente e le

successive memorie depositate dalla M.C.C. è presente l’avv.

Paudice;

Uditi il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli ed il difensore della

ricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la M.C.C. Costruzioni S.r.l. in costruzioni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 208/51/07, depositata il 30 novembre 2007, con la quale è stato accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto relativo all’istanza per il pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., che sarebbero maturati dalla domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto al rimborso Irpeg per gli anni dal 1982 al 1988; ritenuto che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

ritenuto che la ricorrente ha lamentato con la sua unica doglianza la violazione dell’art. 1283 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Ctr escluso l’applicabilità dell’istituto dell’anatocismo in materia; ritenuto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07); ritenuto che nella specie, il motivo non è stato accompagnato dal prescritto quesito; ritenuto che nella specie il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 5.100,00,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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