Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15894 del 26/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18378/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.N.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5492/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’8 ottobre 2014, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato il diritto di D.N.R., dipendente del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indennità di vacanza contrattuale, in relazione al periodo aprile 2002 – giugno 2003, per effetto del mancato tempestivo rinnovo del CCNL comparto scuola, scaduto il 31/12/2001;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;

che la D.N. non ha svolto attività difensiva;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di impugnazione l’amministrazione ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 del c.c.n.l. comparto scuola del 3 maggio 1999 e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, commi 1 e 2, deducendo l’errore del giudice di appello per avere interpretato il richiamo ad opera del contratto collettivo 1999 del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 52, nel senso dell’automatica insorgenza del diritto all’indennità di vacanza contrattuale per effetto del decorso del periodo di tempo previsto alla scadenza del contratto collettivo, laddove, per un verso, il diritto all’indennità di vacanza contrattuale scaturisce da fattispecie a formazione progressiva che richiede la scadenza della parte economica del c.c.n.l., il decorso di tre mesi da detta scadenza e la presentazione di piattaforme contrattuali, mentre, per altro verso, il periodo di vacanza risulta già retribuito in forza del c.c.n.l. 2002-2005, che ha previsto il retroagire degli effetti economici al 1 gennaio 2002;

che l’impugnazione è tempestiva, poichè il giudizio risulta introdotto con ricorso depositato il 20/3/2009, talchè trova applicazione l’art. 327 c.p.c., nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la L. n. 69 del 2009, contemplante il termine annuale per la decadenza dell’impugnazione;

che lo stesso è manifestamente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità in forza del quale “l’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’Accordo intercategoriale sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dall’art. 1 del c.c.n.l. Comparto Ministeri, per il quadriennio 1998-2001, costituisce un elemento provvisorio della retribuzione, con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all’aumento del costo della vita nelle more dello svolgimento delle trattative per i rinnovi contrattuali, sicchè essa non è dovuta nel caso di rinnovo contrattuale con effetti economici retroattivi decorrenti sin dalla scadenza del precedente contratto” (in tal senso Cass. n. 8803 del 15/04/2014; Cass. n. 23513 del 5/11/2014);

che, conseguentemente, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, in conformità al principio enunciato, decidendo nel merito, va rigettata l’originaria domanda, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA