Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15894 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/07/2011), n.15894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO

FILIPPO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

COGETA PALACE HOTELS GESTIONI SPA, BAGLIONI HOTEL SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1799/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2 Civile, emessa il 15/02/2008, depositata il 30/10/2008;

R.G.N. 469/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato DE JORIO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A.M. citò in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la Cogeta Palace Hotel s.p.a., proprietaria del Grand Hotel Baglioni di (OMISSIS), per ottenere il risarcimento del danno da lesioni procuratesi nell’uscire dalla camera dove alloggiava, cadendo a causa di un gradino posto nel corridoio poco illuminato e ricoperto da una moquette che lo rendeva invisibile.

Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda, decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata il 30-10- 2008.

La Corte di Appello ha ritenuto che il gradino non avesse il carattere della insidia e che sarebbe bastata un normale attenzione per verificare lo stato del corridoio.

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione R.A. M. con due motivi, illustrati da memoria e da osservazioni scritte ex art. 379, u.c..

Non presenta difese la Cogeta Palace Hotel s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex. art. 360 c.p.c., n. 5 individuato della natura di pericolo occulto dello scalino causa dell’incidente. La ricorrente formula il seguente momento di sintesi: “Stante il disposto dell’art. 360, comma 5″ le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio…” è corretto affermare che la statuizione del giudice di appello – oggetto dell’odierna impugnazione – nel quale prima si nega e poi si afferma la natura di pericolo occulto individuato nel gradino che ha provocato la caduta della ricorrente, sia affetta da contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della controversia, e pertanto debba essere cassata per violazione da parte della Corte d’Appello di Bologna del disposto dell’art. 360, n. 5?”.

1.2 Il Motivo è inammissibile.

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 16528 del 2008, hanno chiarito che secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile nel caso di specie perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 31-7- 2008, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Inoltre, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”.

1.3. La Corte di appello ha ritenuto che, dall’esame delle fotografie prodotte da entrambe le parti riproducenti lo stato dei luoghi, il gradino non avesse le caratteristiche di insidia occulta ed imprevedibile e che sarebbe bastata una normale attenzione per verificare lo stato del corridoio, tenendo conto che chi usciva dalla stanza vi era prima entrato da quello stesso percorso, pur dando atto che la continuità ininterrotta della mouquette che rivestiva il pavimento non era favorevole ad evidenziare quel particolare.

Ha ritenuto che la lettera del direttore dell’albergo conteneva solo l’ammissione che alcuni ospiti si erano lamentati della insufficiente evidenziazione del gradino, ma che non vi erano prove di precedenti incidenti.

1.4 I motivo con cui si denunzia contraddittorietà di motivazione risulta prospettato secondo un modello difforme da quello delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi in censure che richiedono a questa Corte un inammissibile valutazione di merito degli elementi probatori, privo della “chiara indicazione” delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione e con un momento di sintesi senza contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile. (v. Cass. 18/7/2007, n. 16002).

Il motivo di sintesi contiene l’ovvio principio che a sentenza deve essere cassata per contraddittorietà di motivazione se prima si afferma e poi si nega il carattere di pericolo occulto nel gradino, ma non è idoneo ad individuare il contenuto delle censure proposte all’iter logico – argomentativo della Corte di merito che ha escluso che il gradino avesse la caratteristiche dell’insidia.

2. Con il secondo motivo viene denunziata violazione dell’art. 111 Cost. per aver la Corte di appello omesso l’esame di prove d’audizione di testi, non consentendo l’effettuazione di una c.t.u.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto. “La sentenza n. 1799/2008 della Corte d’Appello di Bologna (ed il contestuale mancato sindacato giurisdizionale della pronuncia di 1 grado) è stata adottata in violazione dei principi del giusto processo contenuti nell’art. 111 Cost., relativamente alla “parità delle armi”. Nel senso che una parte non ha potuto beneficiare di alcun diritto alla difesa relativamente all’esame delle prove da essa indicate o allegate (venendole anche impedito di sottoporsi all’esame del C.T.U.), giungendo sino ad una obliterazione da parte del giudice di 1 grado e poi da parte di quello di appello – che avrebbe dovuto sanzionare il modo in cui si era celebrato il procedimento innanzi al Tribunale – della prova documentale offerta dalla stessa controparte, che sostanzialmente confermava quanto affermato dalla parte ricorrente circa la genesi dell’incidente di cui essa fu vittima?”.

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, sotto l’apparente denunzia di violazione del principio del giusto processo, in sostanza si duole del mancato accoglimento da parte dei giudici di appello dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado.

Lamenta genericamente la violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa, la mancata ammissione della c.t.u e delle prove richieste in appello, richiedendo un riesame anche nel merito di tutta l’attività dei giudici di appello.

Sicchè, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo stesso, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (Cass. 19 agosto 2003, n. 12122). Nella specie la ricorrente lamenta meri vizi formali del procedimento, senza prospettare alcuna lesione comportante l’ingiustizia del processo ed, in particolare, il difetto del contraddittorio.

Anche il quesito di diritto è generico, in quanto non sono specificate concretamente le violazioni che avrebbero determinato l’alterazione di quella che viene definita la “parità delle armi”.

Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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