Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15894 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente dom.to in Roma, Piazzale delle Belle

Arti 2, presso lo studio dell’avv. POTI Francesca e dell’avv. Giulia

Primicerio che lo rappresentano e difendono giusta mandato speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 170/2/07 , depositata in data 27 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’Agenzia delle Entrate, della difesa del contro ricorrente

e le successive memorie depositate dall’Agenzia;

Udito il P.G. in persona del Dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 170/2/07, depositata il 27 novembre 2007, con la quale è stato rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ai fini Irpef e SSN per l’anno 1996; e che il contribuente si è costituito con controricorso; ritenuto che l’Agenzia ha lamentato con la prima doglianza l’insufficiente motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo; con la seconda doglianza ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la nullità della sentenza impugnata; con l’ultima doglianza la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1; ritenuto che il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso deducendo che nel caso di specie a fronte di una sentenza, mai notificata, depositata il 27 novembre 2007, il primo ricorso per cassazione, consegnato in tempo utile, non fu mai notificato mentre il secondo ricorso fu consegnato per la notifica a mezzo posta il 5.2. 2009 oltre il termine lungo previsto dalla legge, caduto il 12 gennaio 2009;

ritenuto che la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. – che nella specie concludeva per la fondatezza dell’eccezione – costituisce una mera proposta di definizione processuale la quale non ha alcuna efficacia vincolante (Cass. 18763/07); ritenuto che l’eccezione di inammissibilità deve essere invece disattesa, alla luce del recente orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informzazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (S.U. 17352/09, Cass. 9046/2010);

ritenuto che il primo motivo di doglianza avanzato dalla Agenzia appare manifestamente fondato alla luce del rilievo che la CTR, dopo aver premesso che le operazioni di accertamento svolte dall’Ufficio potevano considerarsi corrette, respingeva l’appello dell’Agenzia ritenendo che fossero stati compiuti nel processo di determinazione reddituale dei passaggi che formulavano presunzioni derivanti da altre presunzioni senza peraltro precisare quali fossero le presunzioni in questione e senza chiarire i termini della c.d.

praesumptio de praesumpto affermata;

ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui il relatore abbia opinato per una delle ipotesi disciplinate all’art. 375 c.p.c., non impedisce alla Corte, una volta che la causa è stata ritualmente trattata col procedimento camerale, di pronunciare ordinanza per una altra diversa ipotesi prevista dalla stessa disposizione (S.U. n 8999/09); ritenuto alla stregua delle pregresse considerazioni che il primo motivo del ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto, assorbiti gli altri, e che la sentenza impugnata, deve essere cassata nei limiti del motivo accolto; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Lazio, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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