Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15893 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.26/06/2017), n. 15893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16725/2016 proposto da:
T.M., S.R., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA
MORABITO, rappresentati e difesi dall’avvocato VILLEADO CRAIA;
– ricorrenti –
contro
V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato CRISTINA PEROZZI;
– resistente –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Relatore LOMBARDO LUIGI
GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– S.R. e T.M. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda di negatoria servitutis da essi proposta nei confronti di V.L. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale da quest’ultima proposta, dichiarò l’esistenza di servitù di passaggio in favore del fondo della V. e a carico del fondo degli attori;
– la parte intimata ha depositato memoria di costituzione;
– entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù di passaggio) è inammissibile, in quanto l’accertamento della sussistenza di opere visibili destinate all’esercizio della servitù costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità in presenza – come nella specie – di motivazione non apparente nè manifestamente illogica (i giudici di merito hanno puntualmente motivato sull’apparenza della servitù: p. 3 della sentenza impugnata), considerato peraltro che il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile ratione temporis – non consente di sindacare i vizi della motivazione;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere controparte assolto l’onere di dimostrare l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù) è manifestamente infondato, avendo invece – come si è veduto nell’esame del precedente motivo – la Corte territoriale positivamente accertato la sussistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù;
– la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato rigettato;
– nulla va statuito sulle spese, dovendo ritenersi che la memoria di costituzione depositata dalla parte intimata è inammissibile, in quanto sfornita di procura validamente rilasciata a margine o in calce al controricorso ovvero con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 – applicabile, nella specie, ratione temporis – nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; ove la procura non sia rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dell’art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; in difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso è inammissibile: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 9462 del 18/04/2013), con conseguente inammissibilità anche della memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c.;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017