Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15893 del 11/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15893 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso 18990-2008 proposto da:
IMMOBILALE SRL 07698780587 in persona del legale
rappresentante in carica pro tempore amministratore
unico

Sig.ra

LICIA

FINOCCHI,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo
studio dell’avvocato ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO, che la
2014
1126

rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

THETIS

IMM

SRL

08238271004

1

in

persona

Data pubblicazione: 11/07/2014

dell’amministratore

unico e legale rappresentante

Sig. FABIO GRAZIOSI, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA A.

GALLONIO 18,

presso lo studio

dell’avvocato MASSARI VITO, che la rappresenta e
difende

unitamente all’avvocato MARCELLO FREDIANI

ILC FINANZIARIA SPA IN

LIQUIDAZIONE 04201790153 in

persona del Liquidatore CARLO PECORARO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. GALLONIO 18, presso lo
studio dell’avvocato MASSARI VITO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO GELFI,
MARCELLO FREDIANI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrentí nonchè contro

LIBERATORE FRANCESCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 13585/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 03/07/2007, R.G.N. 62509/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto;

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giusta procura Apeciale in calce al conLroricorso;

R.G. 18990/08

Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione, il Tribunale
di Roma ha respinto l’opposizione all’esecuzione proposta

introdotta dalla Banca di Roma s.p.a. e nella quale era intervenuta la ILC Finanziaria s.p.a. (poi cessionaria del
credito in favore della Thetis Immobiliare s.r.1.).
Il ricorso per cassazione della s.r.l. L’Immobiliale è
svolto attraverso otto motivi. Resistono con separati controricorsi la ILC Finanziaria s.p.a. in liquidazione e la
Thetis Immobiliare s.r.l.
Motivi della decisione

Il primo motivo (violazione art. 360 nn. 3 e 5 in rel. agli
artt. 2475, 2475

bis,

1418 1073 c.c.) concerne il punto

della sentenza in cui è stata respinta la domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo (stipulato
tra la mutuataria L’immobiliale, rappresentata dal procuratore generale Sergola, e la mutuante ILC Finanziaria) per
la dedotta invalidità della procura generale rilasciata
dall’amministratore unico de L’Immobiliale al menzionato
Sergola.
In questa sede la ricorrente ribadisce che tale procura
(della quale è riprodotta una parte del testo) sarebbe nulla, in quanto attraverso di essa l’amministratore aveva il-

Cons. S rito est.

3

dalla s.r.l. L’Immobiliale nella procedura (n. 86480 RGE)

R.G. 18990/08

legittimamente trasferito tutti i suoi poteri al Sergola,
in spregio alla regola secondo cui la società deve essere
amministrata dall’amministratore nominato dall’assemblea.
Il secondo motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5 in rel. a-

punto in cui la sentenza ha respinto il motivo
d’opposizione che deduceva l’illegittimità dell’intervento
della I.L.C. nella procedura esecutiva, per avere questa,
con scrittura del maggio 1995, rinunciato all’ipoteca con
l’impegno a non procedere esecutivamente sull’immobile oggetto di causa.
Il terzo motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in

rel. agli artt. 2878, n. 5, 2879 e 2808 c.c.) censura il
punto in cui la sentenza afferma: che la rinuncia
all’ipoteca della I.L.C. aveva tra le parti effetto estintivo

immediato

(a

prescindere

dalla

cancellazione

dell’iscrizione che è soltanto la forma di pubblicità dichiarativa utile per opporre ai terzi la rinuncia) e che
l’accordo di cui alla menzionata scrittura del maggio 1995
era venuto meno a seguito di ulteriori accordi tra le parti. Sostiene la ricorrente che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, una volta estinta, l’ipoteca non
può più rivivere per effetto di successivi accordi.
Il quarto motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5, in rel.

all’art. 2704 c.c. e 111 c.p.c.) ribadisce quanto già af-

Cons. Spir/1 est.

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gli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.) è svolto in relazione al

R.G. 18990/08

fermato nei precedenti motivi circa l’illegittimo intervento della I.L.C. nella procedura (a causa della rinuncia
all’ipoteca di cui alla più volte richiamata scrittura del
maggio 1995), aggiunge che erroneamente il giudice avrebbe

alla scrittura stessa (con conseguente sua inopponibilità
alla parte).
Il quinto motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5, in rel.

all’art. 1372 c.c.) censura il punto in cui la sentenza accerta che l’accordo del maggio 1995 fu risolto per mutuo
consenso per effetto delle missive di accettazione della
proposta proveniente dalla ricorrente, sottoscritte dalla
ILC in data 25 marzo 2002. Sostiene la ricorrente che il
giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali gli
accordi del febbraio e del marzo 2002 avevano spiegato efficacia risolutiva rispetto all’accordo del maggio 1995. La
ricorrente trascrive i documenti ai quali è fatto riferimento e sostiene che questi si limitavano a rimodulare il

quantum e le modalità di pagamento, senza innovare rispetto
alla parte normativa dell’accordo del maggio 1995.
Il sesto motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5 in rel. agli

artt. 1184, 1453, 1455 c.c., 112 c.p.c.) censura il punto
in cui la sentenza afferma: che i rapporti tra le parti erano regolati dagli accordi del marzo – dicembre 2002 (che
fissavano come termine essenziale per tutti i pagamenti la

Cons

‘rito est.

5

considerato la Thetis Immobiliare come parte terza rispetto

R.G. 18990/08

data del 30 marzo 2003); che il termine non venne del tutto
rispettato; che il mancato adempimento della transazione
relativa ai quattro immobili ipotecati ed il mancato, integrale pagamento dell’importo del credito (così come ridefi-

della transazione e la riviviscenza del pregresso rapporto
tra le parti. Sostiene la ricorrente che la sentenza è sul
punto immotivata, che il termine in questione non era da
considerarsi essenziale e che è stato dichiarato risolto
l’accordo benché nessuna parte ne avesse fatta richiesta.
Il settimo motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5 in relazio-

ne all’art. 83 RD 1933/1736, 113 e 115 c.p.c.) censura il
punto in cui la sentenza accerta che l’accordo relativo
all’appartamento in questione era stato risolto per effetto
delle lettere dell’aprile e del maggio 2004. Sostiene la
ricorrente: di avere disconosciuto la sottoscrizione di
quelle missive; che le controparti avevano chiesto la verificazione delle firme; che il giudice non aveva ammesso
l’istanza, siccome irrilevante; che il disconoscimento delle scritture aveva privato gli stessi di ogni valore probatorio; che il giudice ha accertato, senza alcuna prova a
fondamento, che la ILC era liberata dall’obbligazione della
cancellazione dell’iscrizione ipotecaria per il fatto che
gli assegni circolari del maggio 2004 erano stati incassati
dalla ricorrente.

Cons. j/irito est.

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nito in sede transattiva) aveva comportato la risoluzione

R.G. 18990/08

L’ottavo motivo

(violazione art. 360 n. 3 e 5 in relazione

all’art. 112 c.p.c.) censura il punto in cui la sentenza
accerta che l’Immobiliale aveva rinunciato alla cancellazione dell’ipoteca per effetto delle lettere del 30 aprile

giudice avrebbe omesso di decidere sull’obbligo dell’ILC di
non sottoporre l’immobile ad esecuzione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sono inammissibili, in primo luogo, perché nessuno dei quesiti posti a corredo dei motivi rispetta i requisiti imposti dalla giurisprudenza di questa Corte perché possano essere considerati idonei, da soli, alla comprensione della
questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
con specifico riferimento e pertinenza alla vicenda trattata. In secondo luogo, le censure poste sotto il profilo del
vizio della motivazione e della violazione di legge sono
trattate in maniera confusa e promiscua, con un mero riferimento formale a norme sostanziali e processuali e senza
alcuna concreta spiegazione circa l’attinenza delle stesse
norme enunciate rispetto alle censure articolate. In terzo
luogo, la complessiva impostazione delle doglianze si muove
sul piano della mera e generica contrapposizione delle valutazioni ed interpretazioni proprie della ricorrente a
quelle esposte in sentenza, senza che le argomentazioni di

Cons. pirito est.

7

2004 e del 7 maggio 2004. Sostiene la ricorrente che il

R.G. 18990/08

questa siano specificamente spiegate e censurate. In quarto
luogo, la stessa ricostruzione del fatto, sia nella parte
espositiva del ricorso, sia nello svolgimento dei singoli
motivi, è talmente carente di compiutezza e di autosuffi-

cende senza leggere la sentenza impugnata.
Ma pur volendo accedere al merito delle questioni, prescindendo da come esse sono esposte nei singoli motivi, occorre
rilevare che la sentenza si manifesta immune da violazioni
di legge e svolge le proprie argomentazioni attraverso una
motivazione congrua e logica che, pertanto, sfugge al controllo di legittimità.
Tanto vale per l’interpretazione della procura conferita
dall’amministratore unico della società al Sergola, con il
collegato corollario dell’insussistenza di una limitazione
di poteri dell’amministratore stesso al rilascio di procure
speciali.
Tanto vale, poi, quanto al tenore della scrittura del 18
maggio 1995 (in relazione alla quale la ricorrente deduce
la rinuncia della ILC all’ipoteca ed a procedere, dunque,
esecutivamente sull’immobile), le censure s’infrangono contro il giudizio ermeneutico (rispettoso dei canoni legali,
nonché congruamente e logicamente espresso) che la scrittura stessa letteralmente non conteneva un’espressa rinuncia
all’ipoteca, ma un mero impegno ad assentire alla cancella-

Cons. Spi

est.

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cienza da non consentire neppure la comprensione delle vi-

R. G. 18990/08

zione delle ipoteche e che, peraltro, era venuta meno a seguito delle ulteriori intese successivamente intervenute
tra le parti.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con con-

sistenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti in complessivi C 5200,00, di cui C 5000,00 per compensi, oltre
spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014

Il Preside

danna della ricorrente a rivalere ciascuna delle parti re-

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