Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15893 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12245/2007 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO Sergio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA SEZIONE DISTACCATA di VERONA del 14/11/05,

depositata il 06/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Veneto ha rigettato l’appello di V.C., fotografo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Verona rigettando istanza di rimborso IRAP per gli anni 1998/2001. Ha motivato la decisione ritenendo che sussistesse una autonoma organizzazione per il rilevante importo dei beni strumentali e per il ricorso a collaborazione di terzi.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il contribuente, resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrata.

Con il primo motivo denunciando violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, il contribuente pone il quesito se si ritenga soddisfatto il requisito oggettivo dell’imposta in presenza di minimi elementi di organizzazione costituiti da pochi beni strumentali ed in assenza di lavoratori subordinati o para subordinati.

Premesso che le SS.UU. con sentenza n. 08 hanno ribadito anche per i lavoratori autonomi imprenditori l’esenzione dall’IRAP non ricorre se il contribuente: “impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”, il quesito non appare pertinente la decisione impugnata che ha ritenuto che fossero eccedenti il minimo indispensabile i beni strumentali impiegati ed il ricorso a lavoro altrui.

Con il secondo e terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, il V. denuncia l’illogicità della motivazione nella parte che accerta l’autonoma organizzazione sulla base dei costi e dei compensi corrisposti a terzi, deducendo l’irrilevanza dei costi e la mancanza di prova di lavoro dipendente e di collaborazione professionale. I due motivi, che si esaminano congiuntamente, perchè connessi sono infondati. Non appare illogica infatti l’affermazione che la spesa media di Euro 30.000,00 annui provi il ricorso a mezzi strumentali e lavoro altrui in misura eccedente il minimo indispensabile, essendo peraltro irrilevante la forma giuridica in cui si attui il ricorso alla collaborazione di terzi per l’esercizio dell’attività professionale”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; che il contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata; i rilievi contenuti nella memoria non tengono conto dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata che la misura della spesa di cui alla relazione è quella media, circostanza che conferma la rilevanza dei beni strumentali e di collaborazioni di terzi che esclude la misura minimale di essi, presupposto per l’esonero dall’IVA. che in ordine alle spese si stima di compensarle per le incertezze della giurisprudenza sulla questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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