Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15892 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35120-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2995/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2008 in diretta derivazione dell’avviso emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società Autotrasporti Gambino & C. s.a.s. di L.E. (di cui la parte contribuente era socio al 10%) a seguito di verifica fiscale all’esito della quale erano stati riscontrati ricavi non fatturati con conseguente indebita detrazione d’IVA;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate ma lo respingeva riguardo alla questione oggetto della presente controversia, riguardante i rapporti tra la società di autotrasporti Gambino e la Petroli s.r.l.: in particolare la sentenza impugnata afferma che sono state riscontrate una serie di irregolarità che hanno dato luogo alla contestazione di costi riconducibili ad operazioni inesistenti per l’anno 2008 in quanto le cessioni di carburante, in realtà, erano riconducibili ad operazioni inesistenti, poste in essere al fine di abbattere il reddito e il debito IVA. Osserva la Commissione Tributaria Regionale che appare non conferente il richiamo dell’Agenzia ad altri giudizi tra le stesse parti per diverse annualità per la non corretta redazione delle schede carburanti. In particolare le argomentazioni dell’Ufficio si limitano a riproporre gli stessi elementi sottolineati dai verificatori, senza censurare in modo convincente le puntuali considerazioni del primo giudice sulla superabilità delle presunzioni che avevano indotto l’Ufficio a sostenere l’inesistenza delle operazioni di acquisto di carburante presso la Petroli s.r.l., presunzioni tutte superate con valutazioni di analoga fondatezza logica per le quali si rimanda alla sentenza impugnata e sulla base di documentazione di provenienza pubblica attestante l’effettivo utilizzo da parte dei mezzi della società Autotrasporti Gambino di carburante in misura pressochè corrispondente a quello risultante dalle fatture.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,artt. 2697,2727,2729 c.c., del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 4, art. 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso i molteplici ed univoci indizi su cui si basava la ripresa dell’Ufficio in ordine all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 28246 del 2020);

in tema d’IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poichè l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti (Cass. n. 15139 del 2020);

in tema di IVA, il diritto alla detrazione dell’imposta non sorge per il solo fatto dell’avvenuto pagamento dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, requisito questo mancante in relazione all’IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all’attività dell’impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il detto nesso di inerenza (Cass. n. 8919 del 2020);

in tema di IVA, in caso di cessione di beni immobili, ai fini della determinazione della base imponibile, il D.L. n. 41 del 1995, art. 15, conv. in L. n. 85 del 1995 (applicabile “ratione temporis”) deve essere interpretato nel senso che qualora il corrispettivo indicato nell’atto di compravendita sia inferiore al valore catastale, può essere emesso avviso di rettifica sulla base di elementi di natura documentale ovvero se lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore di mercato integra una presunzione grave, precisa e concordante (Cass. n. 23379 del 2019);

in tema di IVA, qualora il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento in forza della presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, essendo a tal fine sufficiente l’obiettiva divaricazione fra il prezzo sostenuto e quello di mercato, ferma la possibilità per lo stesso cessionario di dimostrare la “plausibilità” del prezzo corrisposto, in quanto analogo a quello costantemente pattuito dal cessionario nelle precedenti transazioni con il cedente ovvero praticato anche da altri operatori del mercato di riferimento (Cass. n. 877 del 2019);

in tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, che autorizza l’accertamento anche in base ad “altri documenti” o ad “altre scritture contabili” o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva desunto la sussistenza di indebite detrazioni, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, dagli elementi di prova presuntiva costituti dalla fatturazione di acquisti di merce e di prestazioni di servizi infragruppo operati da società totalmente prive di strutture aziendali, in totale assenza di un effettivo spostamento di beni o del pagamento di corrispettivi ed a prezzi non in linea con i valori di mercato: Cass. n. 23551 del 2014);

la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. n. 2397 del 2021);

la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che appare non conferente il richiamo dell’Agenzia ad altri giudizi tra le stesse parti per diverse annualità per la non corretta redazione delle schede carburanti. In particolare le argomentazioni dell’Ufficio si limitano a riproporre gli stessi elementi sottolineati dai verificatori, senza censurare in modo convincente le puntuali considerazioni del primo giudice sulla superabilità delle presunzioni che avevano indotto l’Ufficio a sostenere l’inesistenza delle operazioni di acquisto di carburante presso la Petroli s.r.l., presunzioni tutte superate con valutazioni di analoga fondatezza logica per le quali si rimanda alla sentenza impugnata e sulla base di documentazione di provenienza pubblica attestante l’effettivo utilizzo da parte dei mezzi della società Autotrasporti Gambino di carburante in misura pressochè corrispondente a quello risultante dalle fatture per un verso non poteva ritenere raggiunta la prova contraria dell’effettività delle operazioni sottese alla fatture di cui è causa perchè la circostanza che del carburante sia stato effettivamente utilizzato non è ragionevolmente un indizio sufficiente ad escludere l’uso di fatture per operazioni inesistenti, perchè il carburante potrebbe essere stato acquistato altrove e non dalla Petroli s.r.l. (il soggetto che ha emesso le fatture relativamente alle quali la parte contribuente ha chiesto il rimborso dell’IVA) e ad un prezzo inferiore rispetto all’importo delle fatture e perchè, in quest’ultimo caso, l’acquisto da un soggetto diverso da quello risultante dalle fatture non esclude la sussistenza di operazioni inesistenti ma al più esclude solo che le fatture siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto le fatture stesse ben potrebbero riferirsi ad operazioni soggettivamente inesistenti e per un altro verso, e soprattutto, ha motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza richiamarne le motivazioni e senza, tantomeno, farle proprie in maniera critica. Pertanto, da un lato non risulta raggiunta la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni riguardanti il carburante oggetto delle fatture oggetto di contestazione (non potendosi certo considerare sufficiente il rinvio per relationem alle motivazioni della sentenza di primo grado e la considerazione che la parte contribuente ha consumato una quantità di carburante di entità simile a quella acquistata, cosicchè non può dirsi trattarsi di indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità, in quanto tale indagine risulta palesemente non immune da vizi logici: Cass. n. 29419 del 2019; Cass. n. 4870 del 2020; Cass. n. 10353 del 2020) e dall’altro, e conseguentemente, la sentenza impugnata non ha correttamente distribuito l’onere della prova fra le parti, dal momento che di fronte alla sussistenza delle presunzioni che assistevano l’avviso di accertamento dell’Ufficio (la Commissione Tributaria Regionale infatti afferma la superabilità delle presunzioni che avevano indotto l’Ufficio a sostenere l’inesistenza delle operazioni di acquisto di carburante), e di fronte alla circostanza che la parte contribuente non sia riuscita a contrapporre la prova dell’effettività delle operazioni, la sentenza impugnata avrebbe dovuto affermare la legittimità del suddetto avviso.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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