Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15890 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/06/2017),  n. 15890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4950/2016 proposto da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

VITELLI 10, presso lo studio dell’avvocato FABIO DI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERAFINO PICERNO;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1411/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata in data 8 settembre 2015, ha rigettato l’appello proposto da T.C. avverso la sentenza del Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia n. 204 del 2010, e nei confronti della Regione Puglia.

2. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Puglia aveva intimato al sig. T. il pagamento dell’importo di Euro 9.658,00 a titolo di sanzione amministrativa, a seguito della contestazione della sanzione amministrativa prevista dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 24 e 7, per aver eseguito nei terreni saldo pascolivi su una superficie di ha. 20.01.93 circa, ricadenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico lavori di dissodamento in assenza di autorizzazione.

3. La Corte d’appello ha respinto l’unico motivo di gravame con il quale T.C. contestava la genericità dell’accertamento e della successiva ordinanza-ingiunzione, per indeterminatezza della indicazione dell’estensione dei terreni.

4. Per la cassazione della sentenza T.C. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Non ha svolto difese la Regione Puglia. Il ricorrente ha depositato memoria.

5. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

6. Con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 698 del 1981, art. 23, comma 12, R.D. n. 3267 del 1923, artt. 24 e 7 e art. 2697 c.c., nonchè carenza di prova in ordine alla superficie di terreno dissodata, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il ricorrente richiama il testo del verbale di contestazione in data 5 marzo 2004, nella parte in cui dà atto che il verbale stesso non era stato redatto al momento dell’accertamento per l’impossibilità di determinare nell’immediatezza la superficie oggetto di trasformazione, ed evidenzia quindi che la Regione non aveva prodotto i documenti attestanti il dissodamento abusivo nè quelli relativi alla misurazione delle superfici.

7. La doglianza è infondata.

7.1. La Corte d’appello ha affermato che il verbale in data 5 marzo 2004, e quindi la pedissequa ordinanza-ingiunzione, recavano l’indicazione dell’estensione dei terreni oggetto di trasformazione abusiva – ha. 20.01.93 circa -, nè l’uso della locuzione “circa” rendeva perciò stesso indeterminata la contestazione.

Non residua, pertanto, una questione di assolvimento dell’onere probatorio da parte della Regione, dal momento che il verbale di contestazione della Guardia Forestale fa piena prova dei fatti in esso attestati, e quindi, nel caso di specie, dell’avvenuta trasformazione abusiva dei terreni, per l’estensione indicata.

In proposito deve essere ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (ex multis, Cass., Sez. U. 24/07/2009, n. 17355).

7.2. Rimane assorbito il profilo di doglianza concernente l’inidoneità dell’indicazione della superficie dei terreni a consentire l’esatta quantificazione della sanzione, peraltro solo genericamente attinto dal motivo di ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare l’erroneità della quantificazione della sanzione come conseguenza ineluttabile della indeterminatezza della indicazione della superficie, senza ulteriori precisazioni, a fronte della specificità del criterio dettato dal R.D. n. 3267 del 1923, art. 24, che prevede l’applicazione della “sanzione amministrativa da Lire 96.000 a Lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a Lire 320.000, e considerandosi come decara intera una frazione di decara”.

8. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulla spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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