Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15890 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DELCA di DE LUCA TECLA & C. SAS, con sede in (OMISSIS), in

persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega a margine del ricorso, dall’Avv. BONOTTO Giovanni,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna, 38 presso lo studio

dell’Avv. Francesco Di Giovanni;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VAZZOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/33/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, in data 03.07.2007, depositata il 28.09.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 27784/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – “E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/33/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 33, il 03.07.2007 e DEPOSITATA il 28 settembre 2007.

II ricorso, che attiene ad impugnazione di cartelle di avvisi di accertamento, relativi ad I.C.I. per gli anni 2002 e 2003, censura l’impugnata decisione, sostenendo l’illegittimità dell’imposizione e la contrarietà della relativa normativa ai principi costituzionali.

in relazione al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., la Corte viene, infine, richiesta di interpretare e ritenere la contrarietà ai principi costituzionali dell’imposta comunale sugli immobili, rimettendo eventualmente la questione al Giudice delle leggi.

2 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il quesito, nel caso, non risulta formulato in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che ciascun quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio di violazione di legge e/o sulla contrarietà di quest’ultima ai principi costituzionali.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso, peraltro privo della necessaria specificità in relazione al decisimi, venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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