Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1589 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1589 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 21270-2012 proposto da:
SIEBOTT VOLKER, quale titolare della Global Pastics e.U.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo
studio dell’avvocato SIGILLO’ ANTONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PUGNO VANONI ALBERTO
giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO ADTECH PROVERA SPA IN LIQUIDAZIONE,
in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato VASTA
ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato MONTELLA
GALEAZZO A. giusta procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente –

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso il decreto n. 8354/2012 del TRIBUNALE di MILANO del
21/06/2012, depositata il 09/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha

concluso come da relazione.

Ric. 2012 n. 21270 sez. M1 – ud. 15-10-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 21270/12 proposto da Siebott Volker nei
confronti del Fallimento ADTECH Provera spa il Consigliere relatore ha
depositato la sentenza che segue.

Siebott Volker ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi
avverso il decreto del Tribunale di Milano n.8354/12 con cui veniva respinta
l’opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la
domanda di insinuazione al passivo del fallimento della ADTECH Provera
spa .
La Curatela ha resistito con controricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente dà atto nel ricorso che il decreto del Tribunale di Milano
oggetto dell’odierno ricorso gli era stato comunicato il 9 luglio 2012.
Il ricorso per cassazione, notificato il 21.9.12 deve quindi ritenersi tardivo
in quanto notificato oltre il termine di trenta giorni di cui ali art 99 l.f
poiché, trattandosi di controversia di lavoro, ad essa non si applica la
sospensione feriale dei termini.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i
requisiti di cui ali ‘art 375 cpc.
PQM

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio
Roma 5.05.2013

Viste le memorie delle parti;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che in particolare proprio dalla sentenza citata in memoria dal ricorrente si evince
ulteriormente la tardività del ricorso anche in presenza di credito di lavoro fatto
valere al passivo in virtù di sentenza passata in giudicato avendo la sentenza in
questione affermato che mentre in virtù del combinato disposto degli artt. 92
dell’ordinamento giudiziario ed 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, le opposizioni allo
stato passivo non si sottraggono, in linea generale, al regime della sospensione,
quest’ultima va tuttavia esclusa ove le opposizioni stesse riguardino controversie in tema
di crediti da lavoro: e ciò anche quando il credito insinuato al passivo risulti da una
sentenza passata in giudicato, giacché lo scopo sollecitatorio, perseguito dal legislatore
con la previsione della deroga alla sospensione, caratterizza anche la fase di
realizzazione del credito se – come accade nel caso di apertura della procedura
concorsuale, in virtù dell’art. 51 legge fall.- è precluso ai creditori l’esercizio delle azioni
esecutive individuali e detta fase deve quindi svolgersi attraverso un giudizio diretto ad
accertare l’opponibilità del titolo, nonché la misura e la collocazione del credito ( Cass
17953/05 — vedi da ultimo Cass 16494/13);

Il Cons. relatore”

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle
spese liquidate come da dispositivo.
PQM

giudizio liquidate in euro 36-00,00 oltre euro 100,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Roma 15.10.13

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA