Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1589 del 26/01/2021
Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 26/01/2021), n.1589
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23770/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro
tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
T.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Elio
Cocorullo, come da procura in calce al controricorso, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angela Soccio, in Roma, Via
Giovanni Barracco, n. 2;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 3377/2016, depositata l’11 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre
2020 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso presentato da T.G. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei suoi confronti per Euro 66.462,28, ritenendo legittime le sue giustificazioni. In particolare, il contribuente aveva dedotto che, a seguito di avviso bonario per il pagamento della somma di Euro 48.897,97, relativo al pagamento delle imposte per l’anno 2010, aveva chiesto il pagamento rateizzato in venti rate. La richiesta era stata accolta ed aveva provveduto al pagamento delle rate, seppure con un ritardo di dieci giorni. Gli era stata, poi, recapitata la cartella con la richiesta di pagamento dell’intera somma. Il giudice di appello rilevava che la irrogazione della sanzione per un ritardo di soli dieci giorni appariva punitiva per il contribuente anche perchè non vi era stato alcun danno per l’Erario, avendo peraltro questi continuato a pagare le rate secondo il piano concordato con l’Agenzia delle entrate.
2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3.Resiste con controricorso il contribuente.
4.Con ordinanza interlocutoria pronunciata in data 28-1-2020 questa Corte ha disposto la notificazione da parte del contribuente alla Agenzia delle entrate dei documenti depositati, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’irrogazione della sanzione rappresentava solo una parte della controversia. Il giudice di appello, invece, ha annullato integralmente la cartella di pagamento anche se il contribuente aveva dimostrato di aver pagato solo in parte ed in ritardo il carico iscritto a ruolo.
2.11 contribuente ha depositato documentazione da cui emerge la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3 (convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018), in relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), oggetto del presente giudizio. L’Agenzia delle entrate-Riscossione con pec del 20-6-2019 ha comunicato che, in relazione alla predetta cartella, nulla è più dovuto dal contribuente.
3.Deve essere, quindi, pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, convertito in L. n. 136 del 2018.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021