Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1589 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20160-2017 proposto da:

C.R., T.M.R., L.P.B.,

G.A.M., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

FERRAU’;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Magnifico Rettore,

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANNUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO REINA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1210/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2007 L.P.B. e T.M.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Catania chiedendo in via principale la corresponsione della borsa di studio sulla base di sentenza del T.A.R. Lazio passata in cosa giudicata ed in via subordinata il risarcimento del danno derivante dal tardivo recepimento della direttiva comunitaria in materia di medici specializzandi. Intervennero nel giudizio, proponendo la medesima domanda, C.R., G.A.M. e R.N.. Il Tribunale adito, rilevato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda, reputando fondata l’eccezione di prescrizione. Avverso detta sentenza proposero appello le parti attrici. Con sentenza di data 21 luglio 2016 la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che doveva essere confermato il rilievo del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania perchè il fatto che il singolo Ministero costituisse articolazione riferibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri giustificava solo che l’eventuale domanda proposta contro il Ministero vedesse comunque quest’ultimo legittimato in luogo della Presidenza del Consiglio ma non incideva, a fronte della partecipazione processuale di quest’ultima, sulla esclusiva titolarità passiva in capo alla medesima Presidenza del Consiglio. Aggiunse, premesso che la prescrizione (decennale) decorreva dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, che nel caso di specie, essendosi verificato l’esercizio del diritto in epoca antecedente alla detta data con la proposizione nel 1992 del ricorso innanzi al giudice amministrativo avverso atti limitativi del diritto alla corresponsione della retribuzione per l’attività prestata quali specializzandi, la prescrizione aveva cominciato a decorrere dall’anno 1992 (sulla base di quanto affermato da Cass. n. 10813 del 2011) e che, anche considerando l’anno del passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo (1996), alla data di proposizione della domanda giudiziale (2007) si era comunque verificata la prescrizione del diritto.

Hanno proposto ricorso per cassazione L.P.B., T.M.R., C.R. e G.A.M. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da una parte, e l’Università degli Studi di Catania dall’altra. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 5, D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3, art. 117 Cost., L. n. 260 del 1958, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la circostanza che sia stato evocato in giudizio, oltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche il Ministero non comporta alcuna conseguenza sul piano della legittimazione, trattandosi di articolazione del Governo.

Il motivo è inammissibile. Vi è carenza di interesse dei ricorrenti in quanto essendo stato riconosciuto che lo Stato sta in giudizio mediante la Presidenza del Consiglio dei Ministri non vi è interesse alla partecipazione al giudizio anche del Ministero.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che, mentre per la domanda proposta in via principale, rappresentata dall’actio iudicati, condivisibile era la conclusione del giudice di appello circa la decorrenza del termine di prescrizione, circa la domanda risarcitoria per tardivo recepimento della normativa comunitaria, proposta in via subordinata, il termine di decorrenza della prescrizione era il 27 ottobre 1999 e che tempestiva era rispetto al termine del 27 ottobre del 2009 la notifica della citazione introduttiva. Aggiunge che, accolto il motivo, la causa può essere decisa nel merito.

Il motivo è fondato. L’actio iudicati decorre dalla pubblicazione della sentenza di questa Corte n. 7410 di data 10 agosto 1996 che ha rigettato il ricorso nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato emessa in sede di impugnazione della sentenza del T.A.R. Lazio di cui alla domanda originaria, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. In relazione al decorso della prescrizione decennale acquista tuttavia rilievo il riconoscimento contenuto nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11. Con tale disposizione viene riconosciuto il diritto ad una borsa di studio in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, fra i quali gli odierni ricorrenti (sentenza del T.A.R. Lazio n. 601 del 1993), con efficacia peraltro del riconoscimento anche nei confronti di coloro che non erano beneficiari dei detti giudicati ma erano tuttavia titolari di analoga prestazione, come affermato dalle c.d. sentenze gemelle (Cass. sez. U. 17 maggio 2011, n. 10813 e le altre). L’introduzione del giudizio nel 2007 risulta pertanto tempestivo in relazione alla disciplina della prescrizione.

Con il terzo motivo si osserva che per effetto dei precedenti motivi le Amministrazioni resistenti devono essere condannate alle spese dell’intero giudizio.

Trattasi di motivo inammissibile in quanto non motivo.

PQM

Accoglie il secondo motivo, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catania, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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