Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1589 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1589 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 9088-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

– ricorrente contro
ORLANDI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO MAMMOLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 429/35/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio (sez. di ROMA), depositata il
28/01/2016;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la

dall’Agenzia delle entrate, confermava la decisione di primo grado, di
accoglimento del ricorso proposto da Roberto Orlandi avverso l’avviso
di accertamento che ne aveva rideterminato il reddito, per l’anno di
imposta 2006, in proporzione alla sua quota di partecipazione alla
società Gest.in.t. s.r.l. in liquidazione.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale, rilevato che i
giudizi nei confronti della Società si erano conclusi con sentenze
definitive di annullamento degli avvisi di accertamento, riteneva di
dovere condividere l’impostazione di dette sentenze secondo le quali
l’avere ricavato la notizia dal Sistema informativo della Anagrafe
tributaria non rende certa l’esistenza delle fatture e, soprattutto da
quella notizia non è possibile presumere l’avvenuto acquisto di beni da
parte del contribuente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione, su tre motivi, resistito con controricorso dal contribuente,
che deposita successiva memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Motivi della decisione
1. Con il primo e il secondo motivo si deduce la violazione di legge
(art. 2909 c.c.) ed error in procedendo (ex art. 324 c.p.c., art. 124 disp.
att. c.p.c. e art. 2, primo comma d.lgs. 546/92), per avere la C.T.R.
fondato la propria decisione su sentenze ritenute definitive, mentre le
2016 ti. 09088 sez. MT – ud. 29-11-2017
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sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto

stesse erano state appellate e poi decise con sentenze a loro volta
impugnate con ricorso per cassazione.
2.Con il terzo motivo si deduce, in via subordinata rispetto ai primi
due mezzi di ricorso, violazione di legge (art. 54 d.p.r. 633/72 e artt.
2727 e 2729 c.c.), nel merito della pretesa tributaria, laddove si dovesse

3. Le prime due censure sono fondate.
Spetta al giudice, davanti al quale venga dedotta l’esistenza di un
giudicato per basarvi una domanda o un’eccezione, accertare
pregiudizialmente se vi sia un giudicato e quali ne siano il contenuto e
gli effetti incidenti sulla materia del contendere nell’ambito di quel
processo. Nel caso di specie è mancata tale indagine, ed è stato per
contro dato atto dalla stessa sentenza impugnata dell’annullamento
dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Gestint
srl da parte della C1P, cui è stato interposto appello dall’Agenzia; e
quest’ultima ha dimostrato che le sentenze indicate dalla CTR (come
passate in giudicato) sono state invece oggetto di impugnazione, e i
relativi appelli sono stati dichiarati inammissibili con sentenze cassate
con rinvio da questa Corte, con l’ordinanza n.10340/2017.
Non ha pertanto pregio l’eccezione del controricorrente, peraltro
inammissibile in quanto carente di autosufficienza, non riportando
l’appello dell’Agenzia al fine di verificare la rilevata mancata
devoluzione della questione.
Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio
alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese di questo
giudizio.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Ric. 2016 n. 09088 sez. MT – ud. 29-11-2017
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ritenere che la C.T.R. abbia condiviso le decisioni richiamate.

Roma,

29/11/2017

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