Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15889 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.26/06/2017),  n. 15889

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3692/2016 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO

PETRACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MARESCA;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA FIRENZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4574/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 21 dicembre 2015, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 6849 del 2012, che aveva rigettato l’opposizione proposta da T.D. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 176 C.d.S., commi 1 e 19, per avere effettuato inversione di marcia in prossimità del casello autostradale;

che T.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a due motivi;

che la parte intimata non ha svolto difesa.

Considerato che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta, anche sotto il profilo della inutilità, per ragioni di economia dei mezzi processuali, di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, erroneamente indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè all’Avvocatura generale che è legittimata a difendere le articolazioni periferiche dell’amministrazione statale nei giudizi dinanzi a questa Corte Suprema;

che con il primo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione e si contesta che il Tribunale, pur avendo definito tassativa l’elencazione contenuta nell’art. 176 C.d.S., abbia fatto applicazione della norma nel caso di specie, di inversione di marcia nell’area antistante il casello autostradale, che non rientrava nell’elencazione;

che con il secondo motivo è denunciata violazione ed errata applicazione dell’art. 176 cod. strada, in quanto l’inversione di marcia come nella specie effettuata non rientrerebbe tra le ipotesi di cui all’art. 176 citato, comma 9;

che le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate;

che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall’art. 176 C.d.S., comma 1, lett. a), si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale (ex plurimis, Cass. 19/08/2005, n. 17037; Cass. 19/07/2006, n. 16573; Cass. 25/10/2006, n. 22904);

che il precedente richiamato dal ricorrente, Cass. 05/07/2001, n. 9059, non è pertinente, poichè si riferisce al caso di inversione del senso di marcia compiuta in tratto di viabilità ordinaria, nel quale era collocato il segnale di preavviso di autostrada, e quindi neppure contrasta, ma anzi è coerente, con l’orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, stante l’aderenza alla lettera e alla ratio del divieto;

che pertanto il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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