Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15889 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.K. res.te a (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta

delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti BERT Cinzia, Paolo

Mazzoni, Danilo Pezzi e Arturo Leone, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultimo, in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2007 della Commissione Tributaria di

Secondo Grado di Trento, Sez. n. 01, in data 09.07.2007, depositata

il 24.09.2007.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26948/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 80/07/2007, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 01, il 09.07.2007 e DEPOSITATA il 24 settembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e negato il diritto al rimborso, ritenendo sussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartelle di pagamento per IRAP per gli anni dal 2001 al 2004, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

4 bis – Si propone di trattare il ricorso in Camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi non si concludono con la formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, limitandosi ad un generico interpello della Corte in merito alla prospettata violazione delle denunciate norme (Cass. 3519/2008, n. 16569/2008, n. 11210/2008, n. 6420/2008).

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi Euro seicento, di cui Euro cinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in complessivi Euro seicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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