Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15888 del 20/07/2011
Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 20/07/2011), n.15888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex
lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati PETTINARI ANGELO, NAPOLANO ENZO
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
e contro
COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE;
– intimata –
avverso la decisione n. 62/2005 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, emessa l’8/7/2006,
depositata il 31/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per la inammissibilità
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 31 agosto 2006 la Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie rigettava il ricorso di G. P. avverso la delibera di cancellazione dall’albo degli odontoiatri a decorrere dal primo gennaio 2005 in applicazione del D.Lgs. n. 386 del 1998 che, abrogando la L. n. 471 del 1988, aveva previsto il mantenimento della precedente iscrizione purchè gli interessati avessero presentato domanda di partecipazione alla prova attitudinale, ritenendo irrilevante, sulla potestà dell’Ordine in relazione alla direttiva CEE 19/2001 che consente a ciascuno Stato membro di regolamentare l’espletamento della prova attitudinale, la sospensione disposta dal TAR della Sicilia del D.M. 19 aprile 2000 non avendo il medico presentato nei termini l’istanza di partecipazione al corso e quindi erano venuti meno i presupposti per la legge nazionale e comunitaria per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, la cui cancellazione era un atto dovuto, sì che nessun argomento poteva contrastarlo, nè rientrava in alcuna ipotesi contemplata dal D.L.C.P.S. n. 233 del 1946, art. 11 sì che non era richiesta l’audizione dell’interessato.
Ricorre P.G. cui resiste il Ministero della Salute.
Il collegio raccomanda una motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente che il D.M. del Ministero della Salute con cui è stata organizzata la prova per lr iscrizione è stato sospeso dal TAR della Sicilia, con conseguente mancanza dell’obbligo di partecipare alla prova attitudinale poichè il giudicato amministrativo ha efficacia erga omnes.
Il motivo, privo di attinenza sia alla fattispecie – in cui il D.M. era stato soltanto sospeso – sia alla ratio decidendi – secondo cui il P. nel termine non aveva presentato domanda di partecipazione per lo svolgimento della prova attitudinale il cui espletamento era conforme alla normativa a cui l’Ordine aveva l’obbligo di conformarsi – è inammissibile.
2.- Il ricorrente aggiunge che era onere dell’amministrazione comunicargli l’avvio del procedimento di cancellazione la cui omissione gli ha nuociuto e pertanto il Consiglio non era obbligato a cancellarlo dall’albo. La censura che non si conclude con un quesito di diritto contrapponendo alla decisione che ha statuito l’obbligatorietà della cancellazione le ragioni logico-giuridiche per cui tale affermazione è viziata a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., è inammissibile. Si compensano le spese del giudizio di cassazione perchè la giurisprudenza sui quesiti indispensabili per l’ammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 si è consolidata dopo la proposizione del ricorso (dicembre 2006).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011