Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15887 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 07/06/2017, dep.26/06/2017),  n. 15887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12329-2016 proposto da:

KRANNICH SOLAR GMBH & CO. K.G. P.I. tedesca (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1197/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata l’11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Krannich Solar GmbH & Co. KG ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Liguria che 1’11 novembre 2015 ha confermato la decisione della CTP – Genova laddove ha rigettato la domanda di annullamento della cartella con la quale il fisco ha richiesto il pagamento di oltre 1,2 milioni di euro per IVA evasa sulle importazioni, interessi e accessori. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso.

In estrema sintesi la ricorrente, pur invocando variegate norme di diritto, esattamente censura per “motivazione apparente” (pag. 10) la sentenza della CTR laddove – nonostante la specifica impugnazione della cartella in punto di “erroneità del calcolo degli interessi iscritti a ruolo” e di carenza di motivazione della stessa circa “il criterio utilizzato dall’ufficio doganale per calcolare gli interessi mora” e nonostante la reiterazione della questione in appello con apposito mezzo di gravame – stima genericamente di “confermare la sentenza” di primo grado, “ritenendo correttamente determinato l’importo indicato nella cartella esattoriale”.

Quella in esame è una vera e propria motivazione apparente mediante acriritico rinvio alla decisione di prime cure. Il giudice d’appello, facendo genericamente propria la decisione del primo giudice, manca di esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze possa essere appagante. La laconicità della motivazione adottata, non consente in alcun modo di ritenere che alla conferma della pronunzia di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 6-5, Ordinanze n. 14595 del 15/07/2016 e n. 3675 del 10/02/2017; conf. Sez. 3, Sentenze n. 15483 del 11/06/2008 e n.2268 del 02/02/2006; v. Sez. 2, Sentenza n. 18625 del 12/08/2010). In sostanza, la CTR ometta di dare una risposta alle censure formulate, potendo risultare solo per questa (minimale) corretto e decifrabile il percorso argomentativo eventualmente desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 16/02/2007).

Nella specie, la CTR si limita a sintetizzare confusamente l’oggetto generico della vertenza, mentre manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei motivi di censura, in particolare, circa l’entità e i criteri di calcolo degli interessi; di talchè il generico giudizio che sia “correttamente determinato l’importo indicato nella cartella esattoriale” e la conseguente adesione alla decisione di prime cure appaiono acritiche e svincolate dal contenuto del gravame. Le poche righe di motivazione rendono la stessa puramente figurativa ricadendo nell’ambito della motivazione apparente denunciata dalla contribuente e da valutarsi negativamente secondo i principi regolativi ampiamente consolidati e recentemente ribaditi da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26127 del 19/12/2016.

La sentenza d’appello deve, pertanto, essere cassata con rinvio al giudice competente che, sulla scorta degli enunciati principi e in diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame e regolerà anche le spese del giucli7io di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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