Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15887 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.C. res.te a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. BISEGNA Antonio,
elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Raffaella Asinara di
Bernezzo in Roma, Via T. Campanella n. 3
– corrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, Sez. n. 05, in data 13.04.2007, depositata il 24.09.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. MARINELLI Vincenzo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25915/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 25, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 05, il 13.04.2007 e DEPOSITATA il 24 settembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e negato il diritto al rimborso, ritenendo sussistenti i presupposti impositivi.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, e art. 163 c.p.c., comma 3, nonchè 345 e 112 c.p.c..
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).
4 bis – Si propone di trattare il ricorso in Camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, peraltro non sufficientemente specifici, non si concludono con la formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, limitandosi ad un generico interpello della Corte in merito alla prospettata violazione delle denunciate norme (Cass. 3519/2008, n. 16569/2008, n. 11210/2008, n. 6420/2008).
5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato che le spese vanno poste a carico del ricorrente- soccombente e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010