Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15886 del 25/06/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15886 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
SENTENZA
sul ricorso 25849-2007 proposto da:
MASSARI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell’avvocato
LEVANTI ALESSANDRO MARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUERRA GUGLIELMO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
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contro
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A., in persona del suo
Amministratore Delegato Avv. VITTORIO RISPOLI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO
VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA
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Data pubblicazione: 25/06/2013
PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente nonchè contro
PECCI UGO;
avverso la sentenza n. 142/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/01/2007 R.G.N. 907/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato GIOVANNI SERGES per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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– intimato –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Antonio Massari convenne in giudizio Ugo Pecci e chiese il
risarcimento del danno patito per essere stato investito da un trattore,
quando si era recato sul fondo del Pecci per visita di cortesia. Il Pecci
confermò i fatti allegati dall’attore e chiamò in garanzia, per esserne
manlevato, la Fata Assicurazioni. Questa eccepì che la polizza non era
operante per essersi l’incidente verificato in danno di persona che
regolarmente.
Il Tribunale rigettò la domanda.
Nella contumacia del Pecci, la Corte di appello di Bologna rigettò
l’impugnazione del Massari (sentenza del 30 gennaio 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, Massari propone ricorso per cassazione
con quattro motivi.
Resiste con controricorso l’Assicurazione, che deposita memoria.
Pecci non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito ha confermato il rigetto della domanda, rilevando
che l’attore non aveva provato che le lesioni subite erano state
provocate con le modalità allegate nella domanda di risarcimento.
In primo luogo, ha messo in evidenza la diversa ricostruzione dei fatti
tra l’atto di citazione (visita di cortesia sul fondo) e quanto dichiarato al
pronto soccorso (raccolta dell’uva, con conseguente sbarramento della
casella “infortunio sul lavoro”) e quanto dichiarato dal teste (Talacci),
nel riferire quanto appreso dal Massari (acquisto di uva).
Poi, ritenuta ammissibile – perché indispensabile per la ricostruzione del
fatto – la sentenza penale di assoluzione (per falsità materiale e falsa
testimonianza) nei confronti del Massari e del Talacci, passata in
giudicato, ha sottolineato che della stessa emerge che il certificato del
pronto soccorso, redatto nell’immediatezza nel senso dell’infortunio sul
lavoro, secondo quanto riferito dal danneggiato, fu corretto
successivamente da altro medico, nel senso di “infortunio accidentale”
su richiesta dei figli del Pecci, che avevano interesse risultando dal
certificato che il Massari lavorava senza essere regolarmente assunto.
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prestava attività lavorativa (vendemmia), senza essere stato assunto
2. Con il primo motivo si deduce la violazione dei principi in tema di
presunzioni (artt. 116 cod. proc. civ. e artt. 2727, 2729 cod. civ.), per
avere il giudice ritenuto contraddittoria la prospettazione del fatto
causativo del danno da parte dell’attore, senza che tali conclusioni
trovassero riscontro nelle testimonianze e nella sentenza penale.
Il motivo si conclude con il seguente quesito:<
Con il secondo e terzo motivo si prospetta contraddittorietà della
motivazione (secondo) e insufficiente e contraddittoria motivazione
(terzo); entrambi i motivi sono privi del momento di sintesi, omologo al
quesito di diritto
Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e il
motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:<