Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15886 del 20/07/2011
Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 20/07/2011), n.15886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. (OMISSIS), M.B.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO
BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale del Dott. Notaio 2011
ANTONIO MARZI, in SAN REMO, del 5/06/2008, rep. n. 59499;
– ricorrenti –
contro
A.A. nato a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1306/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
Sezione Prima Civile, emessa il 12/12/2007, depositata il 08/01/2008,
r.g.n. 590/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del 1 e del 2
motivo assorbiti gli altri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 gennaio 2008 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di G.G. e M.B. di restituzione di immobile con pertinenze e di risarcimento danni ravvisando il titolo dell’occupazione nel contratto di comodato intercorso con la loro figlia per destinare i beni all’abitazione del nucleo familiare, che ne fruiva ancora dopo il decesso di costei.
I soccombenti ricorrono per cassazione notificando il ricorso tramite servizio postale al domicilio eletto. L’intimato non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In mancanza della prova del perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario a norma dell’art. 149 cod. proc. e della L. 20 novembre 1982, n. 890 non avendo il difensore prodotto neppure all’udienza di discussione l’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, segue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione (ex multis Cass. 2722/2005, 16184/2009). Non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011